Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di P.A. e G. G. in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1 lett. d), loro ascritto per avere esercitato la caccia all’interno del Parco Naturale Regionale denominato (OMISSIS).

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti aveva dedotto la illegalità della pena di Euro 400,00 di multa loro inflitta dal giudice di primo grado, invece di quella congiunta dell’arresto e dell’ammenda; dedotto inoltre la non configurabilità del reato in assenza della prescritta tabulazione lungo il perimetro del Parco.

Sul primo punto la sentenza ha osservato che dal dispositivo letto in udienza emerge che la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale è quella di Euro 400,00 di ammenda; che, peraltro, non può essere ulteriormente corretta detta pena in relazione alla previsione normativa che commina la pena congiunta, stante il divieto di reformatio in peius.

Sul secondo punto la sentenza ha osservato che il reato deve ritenersi sussistente anche in assenza della tabulazione lungo il perimetro del Parco in quanto la legge regionale che lo ha istituito è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e a detta legge risulta allegata la cartografia riproducente il Parco.

Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del P., premesso che la prescrizione del reato si è verificata prima del deposito della sentenza, denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 5 c.p..

Si deduce, in sintesi che la assenza di tabulazione lungo il perimetro del Parco e la circostanza, accertata mediante l’istruzione dibattimentale, che in precedenza le autorità preposte alla vigilanza del Parco non avevano provveduto a sanzionare analoghi comportamenti, si palesano idonee ad escludere l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d), con riferimento alla illegalità della pena inflitta all’imputato. Con il ricorso presentato nell’interesse del G., premessa la prescrizione del reato, si denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d). Con il motivo di gravame si ripropone la questione della insussistenza del reato in assenza della tabellazione del perimetro del Parco prescritta dalla L. n. 157 del 1992, art. 10. Si deduce che la presunzione di conoscenza della esistenza e dei confini del Parco può essere configurata solo con riferimento ai Parchi Nazionali, la cui istituzione viene resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Analoga presunzione di conoscenza non può essere formulata nell’ipotesi di Parchi Regionali, la cui legge istitutiva viene pubblicata su organi di comunicazione legale a carattere locale. Si aggiunge che nel caso in esame la buona fede dell’imputato doveva essere desunta anche dal fatto che nella stessa zona gli agenti del Corpo Forestale in precedenza non avevano contestato la violazione del divieto di caccia. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto agli imputati estinto per prescrizione.

Dalla data di commissione del fatto ((OMISSIS)), invero, è interamente decorso in data 22.6.2009 il termine di prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p., n. 5) e art. 160 c.p. nella formulazione previgente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.

Per completezza di esame deve essere osservato in rito che la Corte territoriale, avendo rilevato che agli imputati era stata inflitta la pena di Euro 400,00 di ammenda, come risultante dal dispositivo letto in udienza, avrebbe dovuto disporre la trasmissione delle impugnazioni a questa Corte, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., u.c., trattandosi di sentenza non appellabile. Va ancora osservato che non può ravvisarsi la manifesta infondatezza dei ricorsi, con particolare riferimento al motivo di gravame formulato nell’interesse del G., peraltro estensibile al coimputato, non essendovi un orientamento giurisprudenziale unitario sul punto della necessità della tabulazione lungo il perimetro del Parco, con riferimento ai Parchi regionali, per la configurabilità del reato di violazione del divieto di caccia (cfr. per la esclusione del reato: sez. 3, 10.12.2009 n. 1989 del 2010, Netti, RV 246012; sez. 3, 21.4.2005 n. 33286, Sgarlata ed altro, RV 232177; per la configurabilità; sez. 3, 14.7.2005 n. 25825, Arcerito ed altro, RV 231820; sez. 3, 4.7.2006 n. 32563, Di Gregorio e atri, RV 236269).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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