Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30066 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di G.R. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72; c) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83 e 95; d) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 169 a lei ascritti per avere eseguito lavori edili in un edificio sottoposto a vincolo storico artistico ex L. n. 1089 del 1939, denominato "(OMISSIS)", consistiti nella realizzazione di soppalchi ed altri interventi, senza il permesso di costruire, senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, senza l’osservanza delle prescrizioni per la esecuzione di lavori in zona sismica e con strutture in cemento armato, nonchè senza la prescritta assicurazione per l’esecuzione di opere su immobile sottoposto a vincolo ex L. n. 1089 del 1939.

In particolare, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva chiesto dichiarasi l’estinzione dei reati per prescrizione. Sul punto la sentenza ha confermato l’accertamento della prosecuzione delle opere abusive fino alla data del (OMISSIS) ed ha escluso che si fosse verificata la prescrizione dei reati, essendo rimasto sospeso il decorso del termine di prescrizione dal 20 luglio 2007 al 2 maggio 2008 per rinvio del dibattimento determinato dalla adesione del difensore alla astensione dalle udienze.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 157 c.p..

Si deduce che tra i reati ascritti all’imputata vi è anche la fattispecie prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95 punita con la sola pena dell’ammenda, sicchè, pur tenendosi conto della sospensione del decorso della prescrizione per il periodo indicato in sentenza dovuto a rinvio del dibattimento, la prescrizione di detto reato si era verificata in data 23.8.2008 prima della pronuncia della sentenza di appello.

Il motivo di ricorso è fondato.

Effettivamente il termine di prescrizione del reato afferente alla violazione della normativa antisismica stabilito dall’art. 157 c.p., n. 6) e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005, più favorevole per l’imputata, era di tre anni, con la conseguenza che con decorrenza dalla data del fatto ((OMISSIS)), pur tenendosi conto della sospensione del suo decorso per la causale indicata nella sentenza impugnata, per complessivi mesi nove e gg.

12, la prescrizione del reato si era verificata in data 23 agosto 2008, prima della pronuncia della Corte territoriale che avrebbe dovuto dichiararla ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Deve essere, peraltro, rilevato che attualmente si è verificata, in data 23.2.2010, anche la prescrizione degli ulteriori reati ascritti all’imputata, ai sensi degli art. 157 c.p., n. 5) e art. 160 c.p., sempre nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005.

Devono essere confermate le statuizioni civili della sentenza, non essendo stata formulata alcuna censura da parte della ricorrente sul punto, con la conseguente definitività delle statuizioni ad essa relative, che trovano fondamento nella affermazione di responsabilità fondata su una motivazione esaustiva, immune da vizi logici e giuridicamente corretta.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni penali per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili della sentenza. Dispone trasmettersi copia della sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *