Cons. Stato Sez. III, Sent., 10-08-2011, n. 4758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor D. Z., cittadino albanese, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, il decreto del Questore di Treviso in data 25 febbraio 2010, notificato in data 8 marzo 2010, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 24 gennaio 2005. Il TAR di Venezia ha respinto il ricorso in questione, ritenendo che la condanna per un reato concernente stupefacenti (in particolare: il reato di detenzione di sostanze stupefacenti) sia di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; che non sussistono i presupposti richiesti dai decreti legislativi n.3 e n. 5 del 2007, atti a far venir meno detto automatismo; che la corte costituzionale ha già ritenuto che tale automatismo è compatibile con la costituzione con la sentenza 16 maggio 2008, n.148.

2. Avverso detta decisione il signor D. Z. ha proposto atto di appello, censurando le conclusioni del T.A.R sotto diversi profili. Si deduce che, in presenza di oltre 12 anni di regolare attività lavorativa, non possa procedersi al diniego del permesso di soggiorno per mero automatismo degli effetti di una condanna che concerne a fatti avvenuti oltre 7 anni prima, fatti in nessun modo correlati con l’attuale condotta di vita e di lavoro dell’appellante; che la stessa condanna è avvenuta in seguito a patteggiamento ex art.444 c.p.p.; che in tale ipotesi non si può prescindere da uno specifico giudizio di pericolosità sociale; che è in corso un procedimento di riabilitazione per la medesima condanna; e infine che l’appellante possiede tutti i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e che è formalistico non tenerne conto perché ci si è limitati a richiedere l’ordinario permesso di soggiorno.

3. L’appello va respinto alla luce della normativa vigente e di una giurisprudenza consolidata nella sua applicazione per le motivazioni seguenti.

3.1. Come correttamente posto in rilievo dal T.A.R., l’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 – nel testo modificato dall’art. 4 della legge n. 189/2002 – individua specifiche ipotesi preclusive dell’ingresso e della permanenza dello straniero in Italia. Fra le condizioni preclusive rientrano le condanne penali per "reati inerenti agli stupefacenti ". Nella specie l’appellante è stato condannato ad anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per il reato previsto dall’art. 73 della legge n. 399/1990 (acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti) con sentenza del 04/02/2003, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia e passata successivamente in giudicato.

3.2. La condanna per reati concernenti gli stupefacenti è di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.lgs n.286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, salvo che, ai sensi del citato comma 5, non ricorrano fatti sopravvenuti che facciano venire meno le ragioni ostative e che, in caso di ricongiungimento familiare, siano valutati aspetti quali la durata del soggiorno e i legami familiari esistenti.

3.3. Nessuno degli aspetti che potrebbero richiedere una specifica rivalutazione dei fatti ostativi a termini di legge sussiste, considerato anche che la sentenza di condanna per patteggiamento è intervenuta dopo la entrata in vigore della legge n. 189/2002, la quale, modificando il testo originario del t.u. n. 286/1998, ha previsto la condanna per stupefacenti come ostativa per l’ingresso e la permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato.

3.4. Quanto alla sussistenza dei requisiti per richiedere il permesso di soggiornante di lungo periodo, si osserva che il conseguimento di tale status, ai sensi del decreto legislativo n. 5 del 2007, si ottiene non sulla base del mero riconoscimento dei requisiti, ma al termine di un’apposita e non automatica procedura. Non può essere pertanto considerato sufficiente a questi fini la durata del permesso di soggiorno e il mero svolgimento di regolare attività lavorativa per un congruo periodo prima e dopo il compimento dei reati per i quali l’appellante è stato condannato.

3.5. Con riferimento ai motivi di appello che ritengono non conforme alla Costituzione un" interpretazione che considera ostativa in via automatica ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno la condanna per determinati reati, si richiama la sentenza della Corte costituzionale 16 maggio 2008, n. 148, con cui sono state dichiarate infondate le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al meccanismo delle c.d. circostanze ostative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno delineato dal combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 3 e 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, cit.

4. Infine l’eventuale positivo completamento della procedura di riabilitazione con riferimento alla condanna ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno potrà dar luogo ad un" istanza di riesame presso la autorità amministrativa competente, che potrà valutarne gli effetti ai fini amministrativi con motivazioni che considerino la complessiva condotta dell’odierno appellante.

5. In conclusione l’appello va respinto.

Si ravvisano motivi equitativi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge

l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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