Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27558 Sosta e parcheggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il P. citò in giudizio l’Azienda Trasporti Milanese spa per essere risarcito dei danni subiti a seguito del furto della propria vettura, verificatosi mentre era parcheggiata nel parcheggio di interscambio gestito dalla convenuta.

Con separato atto di citazione la ITAS spa, assicuratrice del P. per il rischio del furto, indennizzato l’assicurato, agì in rivalsa nei confronti della ATM. Il Tribunale di Milano, riunite le cause, respinse le domande con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano, la quale ha ritenuto che quello stipulato tra le parti fosse un contratto di mera locazione di area, senza alcun obbligo di custodia a carico dell’Azienda.

Propongono ricorso per cassazione il P. attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso l’ATM. La ITAS propone ricorso incidentale a mezzo di quattro motivi. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Motivi della decisione

I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Entrambi i ricorsi censurano la sentenza per avere respinto l’azione risarcitoria proposta dal P. contro l’ATM, nonchè quella di rivalsa proposta dalla compagnia assicuratrice contro la stessa ATM per la rivalsa di quanto pagato al P..

La questione se tra le parti sia stato stipulato un contratto di mera locazione di area, oppure di deposito con conseguente obbligo del depositario di custodire la cosa e restituirla nello stato nel quale gli è stata consegnata è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale fino alla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 14319 del 28 giugno 2011, la quale è intervenuta, appunto, a comporre quel contrasto.

Il principio affermato dal menzionato arresto è il seguente:

L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 7, comma 1, lett. f), (C.d.S.), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto ( art. 1326 cod. civ., comma 1 e art. 1327 cod. civ.), perchè l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., comma 2, non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.

I ricorsi devono essere, pertanto respinti.

Il contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, composto soltanto con la menzionata sentenza delle sezioni unite, consiglia la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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