Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30065 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di A.L., in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, a lui ascritto per avere eseguito, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento, lavori consistiti nella realizzazione di mura di contenimento in pietrame calcareo con modifica parziale della preesistente quota, un viale di collegamento tra i vari terrazzamenti, senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Con la sentenza di primo grado l’imputato era stato, invece, assolto dalla contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. (capo b) perchè il fatto non sussiste.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto di essere assolto anche dal delitto di cui alla disposizione citata, sostenendo che i lavori di cui alla contestazione potevano essere eseguiti in base a DIA e che egli aveva agito in buona fede confidando nel comportamento della pubblica amministrazione.

Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori dell’imputato, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il ricorso presentato dall’Avv. Di Casola si denuncia:

1) nullità della sentenza per omesso avviso all’imputato ed al suo difensore. Si deduce che gli avvisi all’imputato ed al suo difensore non sono stati notificati ritualmente nei rispettivi domicili eletti per le notificazioni.

2) Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Si deduce che la sentenza ha escluso la buona fede dell’imputato, fondata sull’esistenza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione all’esecuzione degli interventi su beni asseritamente sottoposti a vincolo.

3) Omessa declaratoria di prescrizione del reato da parte della Corte territoriale.

Con il ricorso proposto dall’Avv. Ferraro si denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, nonchè mancanza o insufficienza della motivazione in ordine all’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Con un unico mezzo di annullamento la difesa del ricorrente, in estrema sintesi, deduce che, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa di cui alla contestazione, secondo la formulazione della norma vigente all’epoca del fatto, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se l’area sulla quale sono stati eseguiti gli interventi edilizi ascritti all’imputato rientra tra quelle dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136 nonchè se il provvedimento con il quale la zona era stata dichiarata di notevole interesse pubblico era stato debitamente notificato all’imputato o, comunque, risultasse egualmente a lui opponibile. Si denuncia, quindi, la carenza di accertamento e di contestazione su tali punti. Entrambi i ricorsi sono infondati.

Preliminarmente si osserva in ordine all’ultimo motivo di gravame del ricorso presentato dall’Avv. Di Casola, che il delitto di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, tuttora non è prescritto. Invero, dalla data di commissione del fatto ((OMISSIS)), tuttora non è decorso il termine di prescrizione di cui agli artt. 157 e 160 c.p., sia nella formulazione previgente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che in quella attualmente vigente (anni sette e mesi sei).

Il primo motivo di gravame dello stesso ricorso è del tutto generico, non essendo specificate le elezioni o dichiarazioni di domicilio cui si riferisce il ricorrente e, peraltro, nulla è stato eccepito nella sede di merito a proposito della irritualità delle notificazioni.

E’, infine, infondato il secondo motivo di gravame.

La sentenza impugnata ha puntualmente rilevato che la DIA, di cui il ricorrente aveva affermato la sussistenza per sostenere la sua buona fede, si palesa inconferente, trattandosi di lavori eseguiti in zona dichiarata di notevole interesse paesaggistico per cui, in ogni caso, occorreva il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Anche il ricorso presentato dall’Avv. Ferraro è infondato.

E’ stato già affermato da questa Corte, in relazione alte fattispecie delittuosa di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis, lett. a) che l’esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico, introdotta dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett. c), è configurabile anche se la dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti, (sez. 3, 9.11.2005 n. 45609, Pastore, RV 232641).

Orbene, la sentenza di primo grado ha puntualmente indicato D.M. emessi nelle date 10.2.1962, 28.3.1985 e 13.6.1985, con i quali la zona era stata dichiarata di notevole interesse pubblico.

Inoltre, trattandosi di provvedimenti tutti regolarmente pubblicati sulle Gazzette Ufficiali indicate nella stessa sentenza di primo grado, non era necessaria alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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