Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30064 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.V. in ordine al reato: a) di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) a lui ascritto per avere eseguito lavori edili, in assenza della prescritta concessione, consistiti nella realizzazione di un corpo di fabbrica a pianta rettangolare ed un manufatto composto da pilastri in cemento armato e solaio di copertura in cemento.

La Corte territoriale ha respinto i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che la struttura costituita da pilastri e solaio di copertura non necessitava di concessione edilizia, trattandosi solo di un portico, e chiesto dichiararsi la prescrizione relativamente all’altro manufatto, sostenendo che lo stesso era stato realizzato in epoca anteriore a quella dell’accertamento.

La Corte ha inoltre accertato che le opere di cui alla contestazione non sono suscettibili di sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 27 lett. d), in quanto realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La Corte, però, ha dichiarati estinti per prescrizione i reati relativi alle violazioni della normativa antisismica, rideterminando la pena inflitta all’imputato nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione ed errata applicazione di norme processuali, deducendo che la Corte territoriale non ha esaminato, nè valutato la documentazione prodotta dal difensore dell’imputato a sostegno delle richieste formulate con l’atto di appello.

In particolare la documentazione con la quale era stato rilasciato il nulla osta al mantenimento della struttura costituita dal portico da parte della competente Soprintendenza e la comunicazione del Comune circa la sua sanabilità ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13 con il rilascio di autorizzazione, con la conseguenza che si tratta di manufatto per il quale non occorreva la concessione edilizia.

L’omessa valutazione della documentazione e le altre risultanze probatorie idonee a dimostrare la risalenza nel tempo dell’altro manufatto, tra cui la dichiarazione del fabbricato presentata in data 25.1.1996 all’Ufficio Tecnico Erariale per il suo accatastamento. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p..

Si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione anche il reato afferente alla violazione edilizia non tenendo conto, ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, dei rinvii del dibattimento disposti in mancanza dei presupposti di legge. Con l’ultimo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione in ordine alla identificazione dell’imputato quale committente delle opere abusive. Il secondo motivo di gravame è fondato.

La Corte territoriale ha accertato che le opere di cui alla contestazione ed, in particolare, la costruzione adibita ad abitazione, per la quale era stata presentata istanza di condono edilizio, non sono suscettibili di sanatoria, in quanto ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La Corte, pertanto, non avrebbe potuto disporre i rinvii del dibattimento per condono, che hanno riguardato il periodo dal 2.7.2004 al 24.6.2010, con la conseguenza che anche la violazione edilizia risultava prescritta alla data della pronuncia della sentenza di appello, trattandosi di fatto del 19.6.2001 e superando, già di per sè, il periodo dei rinvii il termine di prescrizione.

E’ il caso di ricordare che, a proposito dei rinvii disposti erroneamente per condono edilizio per opere che non siano condonabili ai sensi della normativa sul condono, è stato già affermato da questa Corte che l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato, (sez. 3, 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico, RV 233011).

Non sussistono, peraltro, le condizioni per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

La sentenza impugnata, pertanto deve essere annullata senza rinvio per essere il residuo reato ascritto all’imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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