Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30062 Scritture contabili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di G.P. L. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., e L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, a lui ascritto perchè, in qualità di socio accomandatario della "Tharros Graniti di Gallesi Pasquale s.a.s., ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo tra il giugno ed il dicembre 2002.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che gli era stato contestato l’omesso versamento di somme dovute a titolo di contributo previdenziale per le quali doveva ritenersi integrato il diverso reato di cui all’art. 640 bis c.p., reato per il quale era stato già giudicato, nonchè dedotto che a seguito delle indagini non erano stati trovati nè i registri contabili, nè le buste paga, sicchè non gli era stato possibile verificare quanto addebitatogli.

La sentenza ha, però, dichiarati estinti per prescrizioni i reati relativi all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i mesi di giugno e luglio 2002, rideterminando la pena nella misura precisata in epigrafe per i residui reati.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia carenza ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello per acquisire la documentazione contabile della società Tharros Graniti giacente presso gli Uffici della Guardia di Finanza.

In sintesi, si reiterano le doglianze secondo le quali l’imputato non sarebbe stato in grado di verificare la fondatezza dell’accusa senza la citata documentazione. Inoltre, premesso che il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p., allorchè non sia in grado di decidere allo stato degli atti, si deduce che la Corte territoriale ha omesso di argomentare il rigetto della richiesta di acquisizione documentale formulata dall’appellante nei sensi richiesti dalla norma citata. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha puntualmente osservato che la documentazione contabile della società era in possesso della consulente della Tharros Graniti, M.S., che a suo tempo la ha messa a disposizione dell’ispettore S., che aveva così potuto verificare l’omesso versamento delle ritenute nel periodo di cui alla contestazione.

La sentenza ha anche affermato che l’imputato non ha mai prodotto prova di avere sollecitato, così come asserito, la GG.FF. per poter esaminare la documentazione contabile della società, nè che la documentazione eventualmente sequestrata dalla GG.FF. si riferisse ai rapporti con l’Ente previdenziale relativi al periodo di cui alla contestazione.

E’, peraltro, evidente che le esposte argomentazioni contenute nella sentenza si riferiscono proprio alla ritenuta esaustività del materiale probatorio che consentiva alla Corte territoriale di decidere allo stato degli atti, considerata la assenza di qualsiasi prova che contrastasse quelle addotte dalla pubblica accusa relative agli accertamenti eseguiti dall’ispettore S..

Ne consegue la impossibilità per la predetta Corte di disporre la riapertura dell’istruzione dibattimentale in appello ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 1.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Cotte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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