Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30061 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di O.L. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; b) e c) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95; d) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 a lui ascritti per avere eseguito lavori edili, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire, senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e senza l’osservanza delle prescrizione previste per i lavori da eseguirsi in zona sismica.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con quattro mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:

1) Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, stante la non intelligibilità del testo manoscritto.

2) Inosservanza ed errata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p. per non essere stata dichiarata la prescrizione dei reati, verificatasi prima della pronuncia della Corte territoriale.

3) Mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni contenute nei motivi di appello relative alla natura parziale delle difformità delle opere rispetto a quanto era stato in precedenza autorizzato.

4) Mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni contenute nei motivi di appello con le quali si contestava l’esistenza del reato paesaggistico. Si osserva che nei motivi di appello era stato dedotto che la Regione Siciliana con L.R. n. n. 76 del 1978 aveva fissato il vincolo di inedificabilità entro il limite di 150 metri dal mare e che tale limite non è stato abrogato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, essendo attribuita alla Regione Sicilia potestà legislativa esclusiva in materia. La Corte territoriale ha totalmente omesso di esaminare tale motivo di impugnazione.

Il secondo motivo di gravame è fondato.

Dalla data di commissione del fatto ((OMISSIS)) la prescrizione dei reati si è verificata, ai sensi dell’art. 157 c.p., nn. 5) e 6) e art. 160 c.p., nella formulazione previgente alla L. n. 251 del 2005, più favorevole per l’imputato, il 23.2.2008 per i reati di cui ai capi b) e c) ed il 23.8.2009 per i reati di cui ai capi a) e d), sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarla.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Non sussistono, peraltro, le condizioni per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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