Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-08-2011, n. 4767 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, la sig.ra A. R. D. P. impugna la sentenza 28 ottobre 2010 n. 2415, nella parte in cui con la stessa il TAR Puglia, sede di Lecce, sez. III, ha dichiarato in parte inammissibile il suo ricorso,

Con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado, la ricorrente ha lamentato il silenzio inadempimento del Comune di Muro Leccese, sulla diffida all’esercizio di poteri repressivi – sanzionatori in materia edilizia, inoltrata in relazione all’abuso edilizio commesso dal confinante sig. B. A., il quale "dopo avere ottenuto concessione edilizia n. 72/82, sul presupposto dell’abbattimento di un vecchio manufatto preesistente sul lotto interessato dalla nuova costruzione, lo ha invece mantenuto assoggettandolo a procedura di condono, mutandone nuovamente la destinazione d’uso da deposito ad abitazione".

La sentenza appellata afferma che:

– il Comune non ha adottato alcun provvedimento repressivo sul manufatto segnalato "in quanto lo stesso è stato segnalato a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e della successiva concessione in sanatoria n. 38 rilasciata il 7 aprile 1988";

– ciò comporta "la evidente regolarità, dal punto di vista edilizio, del manufatto in questione, sicchè, in relazione a quest’ultimo, non vi era in capo al Comune alcun obbligo di adottare il provvedimento repressivo richiesto dal ricorrente con conseguente inammissibilità, sotto tale aspetto, del ricorso.";

– al contrario, il ricorso deve essere accolto "in relazione alla diffida ad adottare i provvedimenti repressivi necessari atti a sanzionare il mutamento di destinazione d’uso".

Avverso tale decisione, per la parte in cui viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso, viene proposto il seguente motivo di appello:

error in iudicando, poiché l’abuso edilizio non poteva essere oggetto di condono,

– sia in quanto la concessione in sanatoria n. 38/1988 "è stata resa con riferimento ad un’ipotesi di abuso differente da quella costituita dalla mancata demolizione nel 1988 dell’immobile preesistente ed identificabile nella mancata acquisizione della licenza edilizia prescritta… al momento della edificazione ovvero della trasformazione del deposito";

– sia in quanto esso "è stato commesso successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di condono ed ancor prima di quello ultimo previsto per la sanabilità degli abusi".

Il Comune di Muro Leccese non si è costituito in giudizio e, all’odierna udienza in camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Occorre osservare che oggetto della istanza di avvio del procedimento, in relazione al quale, per non essersi esso concluso con l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di conclusione, si lamenta la sussistenza del silenzio – inadempimento, non è l’esercizio di poteri repressivi di abusi edilizi (come pure richiesto dal ricorrente), bensì, più precisamente, l’esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione.

Ed infatti, posto che l’immobile in ordine al quale sarebbero stati, secondo l’appellante, commessi abusi è stato oggetto di concessione in sanatoria n. 38/1988, lo stesso non può essere più considerato "abusivo" e quindi destinatario di provvedimenti repressivi, la cui emanazione, sussistendone i presupposti, costituisce attività doverosa per la pubblica amministrazione competente (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2003 n. 7132).

Al contrario, proprio la presenza della emanata concessione in sanatoria comporta che l’attuale appellante, laddove avesse ritenuto la stessa illegittima e lesiva delle proprie posizioni giuridiche, avrebbe dovuto impugnarla con ricorso giurisdizionale entro il termine di decadenza previsto.

A fronte di ciò, l’istanza con la quale si richiede alla pubblica amministrazione l’esercizio del potere di annullamento di ufficio (anche a volere considerare tale il contenuto dell’istanza 11 novembre 2009) non comporta che l’inerzia dell’amministrazione possa essere qualificata come silenzio – inadempimento, sia in quanto non sussiste, in tale ipotesi, obbligo di provvedere, sia in quanto non può consentirsi, in tal modo, di aggirare la perentorietà del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale (da parte di chi vi abbia interesse) avverso l’atto, ormai divenuto inoppugnabile, e del quale successivamente si richiede l’annullamento di ufficio (Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2002 n. 4135; sez. V, 7 novembre 2003 n. 7132, sez. V, 20 gennaio 2004 n. 2049).

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

La mancata costituzione in giudizio del Comune di Muro Leccese, dispensa il Collegio dal decidere in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da D. P. A. R. (n. 711/2011 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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