Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30184

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno emessa in data 18 ottobre 2010, che aveva confermato la decisione del giudice di pace della stessa città del 4 febbraio 2010, con la quale B. T. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili C. L. e G.C., per il reato di diffamazione proponeva ricorso per cassazione l’imputato che deduceva l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità, della sentenza impugnata.

Con memoria difensiva depositata il 15 aprile 2011, alla quale veniva allegato un verbale di remissione della querela, B. chiedeva dichiararsi estinto il reato per intervenuta remissione della querela.

Effettivamente dal verbale redatto dinanzi ai carabinieri di (OMISSIS) risulta che l’avvocata Barbara Gagliardi, procuratrice speciale delle parti lese, costituite parti civili, C.L. e G.C., rimetteva la querela presentata dalle parti lese in data (OMISSIS), e che l’avvocato Piero Sancitale, procuratore speciale di B. T., accettava la remissione.

Nulla veniva stabilito in ordine alle spese.

Il reato contestato al B. – diffamazione ex art. 595 cod. pen. – è perseguibile a querela di parte.

La querela è stata ritualmente rimessa da entrambe le parti lese e l’imputato ha accettato la remissione.

La remissione, con conseguente accettazione, estingue il reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen..

Tenuto conto di quanto emerge a carico del B. dalle due sentenze di merito non sono ravvisabili i presupposti per una sentenza assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela.

Le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato, non essendo diversamente pattuito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela e condanna il querelato a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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