Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30183 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. e G.L., nella qualità di collaboratori commerciali ed il B. anche di amministratore di fatto, sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia in entrambi i gradi di merito per i delitti, commessi in concorso con Ba.Lo., socio ed amministratore unico della società, e persona rimasta sconosciuta, di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, di truffa aggravata in danno di numerosi fornitori e di sostituzione di persona in relazione al fallimento della società Ortofrutta Melon Sweet snc di Ba.Lo. dichiarato il (OMISSIS).

Il tribunale di Torino – sentenza del 18 giugno 2007 – prima e la corte di appello della stessa città – sentenza del 20 gennaio 2010 – ponevano a fondamento della affermazione di responsabilità le parziali ammissioni degli imputati, le dichiarazioni della concorrente Ba. e dei testimoni S.N. e A. M., oltre che quanto era emerso dagli accertamenti compiuti dal curatore.

Con il ricorso per cassazione G.L. deduceva la violazione di legge con riferimento all’art. 161 c.p.p., comma 4 per mancata notifica dell’estratto contumaciale presso il domicilio eletto dall’imputato.

Il ricorso non è fondato.

Sul punto bisogna ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale (vedi Cass., Sez. 4, 29 settembre – 1 dicembre 2004, n. 46540, CED 230572), che, però, risulta contrastato da altro, il carattere unitario del diritto di impugnazione fa sì che se il difensore abbia proposto rituale impugnazione non vi è bisogno della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato.

Ma anche a volere prescindere da tale indirizzo, va detto che dall’esame degli atti processuali risulta che per l’avviso di udienza di appello venne tentata la notifica all’indirizzo dichiarato dal G..

La notifica non andò a buon fine perchè l’imputato risultava trasferito da quel luogo, senza che avesse fatto pervenire alla cancelleria del giudice procedente il nuovo indirizzo.

Correttamente, allora, il predetto avviso venne notificato, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore dell’imputato.

Quando si è dovuto procedere alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza non si è proceduto ad un nuovo tentativo di notifica preso l’indirizzo dal quale l’imputato risultava trasferito, ritenendo, a ragione, assolutamente superflua tale operazione, ma sul presupposto della impossibilità della notifica al domicilio dichiarato, si ritenne di notificare l’estratto contumaciale al difensore dell’imputato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

La notifica dell’estratto all’imputato appare, per le ragioni dette, del tutto rituale.

Con il ricorso per cassazione B.A. ha dedotto:

1) in relazione al capo A) la violazione della L. Fall., art. 223 e 192 c.p.p., comma 3, nonchè il vizio di motivazione sul punto perchè non è stata ritenuta l’estraneità del ricorrente ai fatti criminosi, essendo lo stesso un semplice esecutore, non potendo allo stesso riconoscersi nè la qualifica di amministratore di fatto, nè quella di collaboratore commerciale. Manca, inoltre, l’elemento soggettivo del delitto contestato, essendo il ricorrente estraneo alle scelte decisionali della società. Non è dato comprendere dalla sentenza impugnata quale sia stato il reale ruolo svolto dal B. nella vicenda.

2) in relazione ai capi A), B) e C) la erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto, sia perchè le indicazioni fornite per la individuazione del correo sconosciuto erano precise, sia perchè i precedenti erano remoti e non particolarmente gravi, sia perchè la gravità dei fatti è stata valutata due volte.

3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cpv. cod. pen. con riferimento al quantum di pena irrogata per il reato sub A) e per gli aumenti per continuazione per i reati di cui ai capi B) e C).

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B.A. non sono fondati. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha riproposto la sua tesi difensiva, che è stata disattesa dai giudici di merito con puntuale motivazione immune da manifeste illogicità, senza tenere nel debito conto gli argomenti della corte di secondo grado.

Sotto tale profilo il motivo sarebbe affetto da inammissibilità.

Anche a volere prescindere da tale corretto rilievo, va detto che la corte di merito ha chiarito che il B. dovesse essere ritenuto un amministratore di fatto per il ruolo assolutamente preminente dallo stesso esercitato in seno alla società. Aveva proposto, anche se con falso nome, alla Ba. l’acquisizione di Ortofrutta, la aveva accompagnata dal notaio, aveva reperito il magazzino e le attrezzature necessarie, aveva fornito le disponibilità economiche per intraprendere l’attività ed aveva indicato alla Ba. le fatture da emettere, consigliandole di ritardare i pagamenti ai fornitori.

I giudici di merito ritenevano di assegnare tale ruolo al B. in base alle dichiarazioni della stessa Ba., di S.N. e di A.M..

In effetti il B. non ha smentito tali risultanze, ma ha sostenuto che prendeva disposizioni da una persona, che ha sostenuto essere a lui sconosciuta e della quale, quindi, non ha consentito la individuazione, per mezzo del telefono.

A parte la originalità della tesi difensiva, va detto che, correttamente, i giudici del merito hanno ritenuto che il concorso nelle operazioni truffaldine anche di altro soggetto non valeva a sminuire le responsabilità del B..

Nè vi è contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata quando la corte ha osservato che, in ogni caso, anche se si volesse escludere la qualifica di amministratore di fatto, il B. dovrebbe rispondere dei reati ascrittigli a titolo di concorso con la Ba. e la persona sconosciuta.

Si tratta di un argomento aggiuntivo per confutare le tesi dell’appellante, dal momento che nel capo di imputazione era stata contestata sia la qualifica di amministratore di fatto della società, sia quella di collaboratore commerciale e, quindi, di concorrente nei reati propri ascritti dalla amministratrice Ba..

Le considerazioni che precedono dimostrano che il B. non era affatto estraneo alle scelte decisionali della società, che aveva, invece, in larga parte determinato.

Non merita, pertanto, censure sotto il profilo della legittimità la motivazione della decisione impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato.

Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione perchè la corte di merito ha motivatamente negato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, della quale si è correttamente tenuto conto ai fini del giudizio di comparazione, e del fatto che le indicazioni fornite non avevano consentito di individuare lo sconosciuto suggeritore. Quanto al riferimento ai precedenti penali, va detto che, seppur remoti, essi depongono per una personalità dell’imputato non particolarmente meritevole, cosicchè il giudizio di merito della corte di secondo grado non appare manifestamente illogico.

Lo stesso dicasi per il riferimento alla gravità dei fatti, perchè di tale circostanza il giudice nel formulare il giudizio di comparazione può certamente tenere conto, senza che abbia alcun rilievo i fatto che della stessa il giudice abbia tenuto conto nella determinazione della pena.

Di merito è il terzo motivo di impugnazione perchè la corte di secondo grado per determinare la pena base per il reato più grave e l’entità degli aumenti per continuazione per gli altri reati ha fatto correttamente riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ed in particolare alla gravità dei fatti-reato posti in essere.

Non è ravvisabile l’utilizzo di uno stesso parametro – gravità dei fatti – due volte perchè la corte ha tenuto conto della gravità del reato più grave per determinare la pena base e della gravità degli altri reati ai fini di determinare l’aumento di pena per continuazione; si tratta di operazione non censurabile sotto il profilo della legittimità.

Per le ragioni indicate i ricorsi di B. e G. debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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