Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30182

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 155 cod. pen. e art. 340 cod. proc. pen. avverso la sentenza del giudice di pace di Sanremo del 29 giugno 2010, che aveva dichiarato non doversi procedere contro R.E. in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen. in danno di G.D., che aveva rimesso la querela, per accettazione tacita della stessa, non essendo stata la remissione esplicitamente ricusata.

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato.

Il giudice di pace ed il procuratore generale per sostenere le loro tesi fanno riferimento a due diversi orientamenti presenti nella giurisprudenza di legittimità. Ed, infatti, secondo un indirizzo (Cass., Sez. 5, 26 giugno – 22 luglio 2008, Orlandini, n. 30614, rv 240438) per ritenersi l’accettazione della querela è sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione; anche la contumacia può essere interpretata come mancanza di ricusa.

Secondo altro indirizzo (Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2009 – 2 febbraio 2010, n. 4430/10, Chiaromonti, rv. 246153; Cass., Sez. 2, n. 3503, 8 luglio 2009, PG in proc. Princich) la contumacia del querelato, anche se questi sia a conoscenza della intervenuta remissione della querela, non costituisce una ipotesi di accettazione tacita della remissione, trattandosi di un comportamento processuale che rientra nelle facoltà dell’imputato di valenza neutra (così S.U. n. 46088 del 30 dicembre 2008, PM in proc. Viele a proposito, però, della remissione tacita della querela).

La soluzione del conflitto è stata demandata alle Sezioni Unite (Cass., Sez. 5, 11 gennaio – 11 febbraio 2011, PG Genova in proc. Marano Vladimiro, che riporta la giurisprudenza in materia), che, con sentenza emessa il 25 maggio 2011, la cui motivazione, però, non risulta essere stata ancora depositata, ha risposto affermativamente al quesito se l’omessa comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integri la mancanza di ricusa della remissione della querela.

Le Sezioni Unite hanno precisato che la risposta al quesito doveva essere affermativa, a condizione che il querelato sia a conoscenza ovvero in grado di conoscere l’avvenuta remissione.

La decisione impugnata è rispettosa di tale indirizzo.

Infatti, come si evince dalla sentenza, il querelato R. E., che era elettivamente domiciliato presso un difensore di fiducia, è stato ritualmente citato per l’udienza all’esito della quale venne adottata la decisione e rimase contumace.

Il querelato è stato, pertanto, messo in condizione di conoscere la remissione.

Non vi è in atti alcun elemento dal quale possa desumersi che il R.E. avesse la volontà di coltivare il processo e di rifiutare, pertanto, la remissione della querela.

Ciò altresì perchè l’imputato, anche dopo la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata, che ha portato alla sua conoscenza l’intervenuta remissione, non ha manifestato alcuna volontà di ricusare la rimessione della querela proponendo, ad esempio, impugnazione avverso la decisione stessa. Correttamente, pertanto, il giudice di pace ha ritenuto che, in mancanza di esplicito rifiuto da parte del querelato, che era stato posto in condizione di conoscere la remissione, essendo stato ritualmente citato a comparire in udienza, si doveva ritenere accettata, sia pure tacitamente, la remissione della querela, con conseguente estinzione del reato ascritto al R.E.. Il ricorso del procuratore generale per le ragioni esposte deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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