Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa il 10/12/010, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 29/05/05, appellata da C.A., imputato del reato di cui all’art. 609 bis c.p. (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che era stato violato il principio del contraddittorio posto che il giudizio di 1^ grado era stato definito in base ad atti acquisiti in altro procedimento penale, senza rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale;

2. che la condotta dell’imputato, comunque, non integrava il reato di violenza sessuale, bensì quello di cui agli artt. 610 e/o 594 c.p..

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa del ricorrente presentava memoria difensiva.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La vicenda in esame si riferisce ai fatti denunciati da B. R., in parte già giudicati con sentenza in data 09/04/01 dal Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile il 08/04/08, con la quale C.A. è stato riconosciuto colpevole del reato di sequestro di persona.

Il Tribunale di Salerno, all’esito della sentenza del 09/04/01, restituiva gli atti al PM, ai sensi dell’art. 521 c.p., comma 2, avendo ravvisato, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, un fatto diverso dai reati di molestia e di ingiuria come contestati nell’originaria imputazione.

A seguito della restituzione degli atti al PM, scaturiva l’attuale imputazione, ex art. 609 bis c.p. in danno di B.R. con la conseguente condanna, con sentenza in data 29/04/05 del Tribunale di Salerno, di C.A. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 10/12/010, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 29/04/05.

Tanto premesso, si rileva che la Corte Territoriale unitamente alla decisione di 1^ grado ha congruamente i punti fondamentali della decisione in esame.

In particolare i giudici di merito hanno accertato che C.A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuato in atti – la sera del (OMISSIS), in preda ad un raptus di gelosia, dopo aver costretto B.R. (con la quale aveva una relazione sentimentale extraconiugale) a salire nella sua autovettura, la conduceva in località appartata, nella zona collinare di (OMISSIS). Ivi giunto il C. con violenza e minaccia imponeva a B.R. di togliersi i pantaloni e lo slip, indi si avvicinava col viso sino alla vagina della donna, ove introduceva la propria lingua; il tutto per poco tempo per poi ritirarsi con il volto, senza compiere ulteriori attività sessuali.

Trattasi di condotta libidinosa, determinata da impulso erotico, invasiva della sfera sessuale della donna, costituente palese violazione della libertà di autodeterminazione della stessa.

Nè l’asserito assunto difensivo – secondo cui la condotta di C. A. era finalizzata ad accertare se B.R. avesse avuto o meno (nella serata del (OMISSIS)) rapporti sessuali con il suo ex fidanzato S.V. – costituisce elemento fattuale idoneo ad escludere la obiettiva ed intrinseca natura libidinosa e lasciva della condotta del C., nei termini come sopra già precisati.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi dei reati, ex art. 609 bis c.p..

L’eccezione, attinente alla asserita violazione del principio del contraddittorio, è infondata.

Gli atti acquisiti al processo attengono ai verbali di prove raccolte nel giudizio di 1^ grado svolto davanti al Tribunale di Salerno, definito con sentenza emessa il 09/04/01, prove espletate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio con la partecipazione di C.A. e del suo difensore.

Trattasi di verbali acquisiti legittimamente, ex art. 238 c.p.p., comma 1.

Parimenti la sentenza emessa il 09/04/01 nei confronti di C. A. in ordine al reato di sequestro di persona ( art. 605 c.p.) in danno di B.R., divenuta irrevocabile il 08/04/08, costituisce documento legittimamente acquisito al processo ex art. 238 bis c.p..

Tutti i predetti documenti erano utilizzabili ai fini della prova dei fatti in essi accertati: fatti sovrapponibili, quanto alla loro materialità, a quelli posti a fondamento dell’accusa di violenza sessuale, come contestati in atti a C.A., senza necessità di nuova ed ulteriore istruttoria dibattimentale.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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