Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-08-2011, n. 4762 Regolamenti edilizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, la società C. L. E. s.n.c. impugna la sentenza TAR Toscana, sez. III, 18 maggio 2004 n. 1451, con la quale sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i primi tre ricorsi proposti dall’odierna appellante in I grado (rispettivamente, nn. 4329/1996, 160/1997 e 3811/1997), ed è stato, inoltre, rigettato il ricorso r.g. n. 2168/2001.

Con tale ultimo ricorso, la società impugnava talune deliberazioni del Consiglio Comunale di Bibbona, tra le quali, in particolare, le delibere 14 novembre 1998 n. 84 e 10 maggio 2001 n. 92, rispettivamente di adozione ed approvazione del Piano strutturale, unitamente ad altri atti tutti concernenti l’iter di adozione del predetto strumento urbanistico.

Le vicende processuali riguardano l’assetto urbanistico dell’area sulla quale, in Marina di Bibbona, la società appellante gestisce l’omonimo campeggio, attesa la volontà del Comune – come esposto in ricorso – dapprima tendente "all’eliminazione totale delle strutture campeggistiche situate sulla fascia costiera al fine di realizzare al loro posto vari parchi pubblici", poi volta "a maturare nuovi intendimenti in ordine ai campeggi esistenti sulla fascia costiera che, pur potendo permanere, tuttavia avrebbero dovuto ridurre la loro superficie sempre allo scopo di creare alcuni parchi pubblici e relativi accessi al mare".

Ricapitolate le vicende amministrative e le doglianze proposte con i primi tre ricorsi (pagg. 214 appello), nonché quelle di cui al quarto ricorso (pagg. 15 – 21), la società appellante impugna la sentenza del TAR Toscana:

– deducendo "erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", ritenendo, in sostanza, persistente l’interesse ad agire, poiché, in particolare, la "variante funzionale campeggi, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1065 del 26 agosto 1996… è stata presentata come atto presupposto del Piano strutturale, di qui la possibilità di riconoscere alla medesima una valenza autonoma rispetto al nuovo strumento urbanistico generale e a quest’ultimo carattere puramente confermativo del più dettagliato strumento di pianificazione";

– riproponendo i motivi dei primi tre ricorsi dichiarati erroneamente improcedibili dalla sentenza appellata (pagg. 24 – 49 appello);

– proponendo motivi di appello avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui questa ha rigettato il ricorso r.g. n. 2168/2001 (pagg. 50 – 69 appello).

Si sono costituiti in giudizio il comune di Bibbona e la Regione Toscana, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza di trattazione la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

Il Comune di Bibbona ha fatto presente (con adesione dell’appellante), con memoria datata 9 giugno 2011 (depositando altresì documentazione, in ottemperanza all’ordinanza 15 aprile 2011 n. 2338 di questo Consiglio di Stato), che sono stati adottati ed approvati (del. Consiglio comunale di Bibbona 29 aprile 2011 nn. 8 e 9) nuovi strumenti urbanistici, comportanti variante al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico.

Pertanto, il Comune ritiene che

– la "nuova disciplina urbanistica risulta coerente con le istanze formulate dal legale rappresentante della soc. C. L. E.";

– "risulta evidente l’assoluto superamento della disciplina urbanistica oggetto di impugnazione con il gravame sottoposto all’esame" di questo Collegio.

Il Collegio, in disparte ogni considerazione circa i rapporti intercorsi tra le parti e la soddisfazione (o meno) delle istanze proposte, in sede procedimentale, dall’attuale appellante, alla luce della nuova disciplina urbanistica adottata dal Comune di Bibbona, ritiene che l’appello debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Ciò in quanto gli atti adottati ed approvati dal Comune di Bibbona incidono ex novo sull’assetto urbanistico (anche) dell’area ove è ubicato il campeggio dell’appellante e viene dunque svolta la relativa attività.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Soc. C. L. E. s.n.c. (n. 9906/2004 r.g.), lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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