Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30058

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa il 19/07/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, in data 16/10/02 – appellata da P.M. e D.A.U., imputati dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., comma 2, artt. 527 e 610 c.p. come loro rispettivamente contestati ai capi a), b) e c) della rubrica e condannati alla pena come indicata in atti – dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 527 e 610 c.p. perchè estinti per prescrizione, riduceva la pena inflitta al P. in ordine al residuo reato di cui al capo a) ad anni tre e mesi quattro di reclusione; quella inflitta a D.A.U. ad anni uno e mesi otto di reclusione, confermava nel resto l’impugnata sentenza. Gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed c). In particolare i ricorrenti sostanzialmente esponevano:

1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, trattandosi di rapporti sessuali con la parte offesa A.B. consensuali, senza alcuna attività di induzione ed abuso del disturbo di personalità (tipo border line) cui era affetta la citata A.;

2. che – quanto a P.M. – andava concessa l’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis c.p., comma 3;

3. che era inutilizzabile la consulenza psicologica disposta dal PM ex art. 359 c.p.p.. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso di P.M., l’inammissibilità del ricorso di D.A.U..

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha esaminato congruamente tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali hanno accertato che P. M. e D.A.U., quali infermieri professionali alle dipendenze dell’ASL (OMISSIS) di Senigallia, addetti al Centro di residenza presso cui era ospitata A.B. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuato in atti – avevano avuto reiterati rapporti sessuali con A.B., mediante induzione della stessa e con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della donna, affetta da disturbo della personalità tipo border line;

il tutto con le modalità e nei termini fattuali esaustivamente argomentati dai giudici di merito.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio nella fattispecie in esame, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di violenza sessuale come contestato ad entrambi i ricorrenti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cpp. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Ad abundatiam si osserva:

a) che l’assunto difensivo principale di entrambi i ricorrenti – secondo cui si sarebbe trattato di rapporti sessuali consensuali, privi di qualsiasi connotato di induzione e di abuso delle condizioni psichiche della donna – è infondato. Risulta accertato, invero, che il P. ed il D.A., nell’esercizio della loro attività di infermieri professionali, avevano posto in essere una condotta rassicurante, ravvicinata ed apparentemente amicale con A. B., prendendo così nella sostanza l’iniziativa dei rapporti sessuali con abuso del disturbo della personalità (border line) di cui era affetta la donna. In altri termini i due ricorrenti avevano posto in essere una condotta finalizzata esclusivamente al soddisfacimento dei propri impulsi sessuali, mediante la strumentalizzazione delle menomate condizioni psichiche di A. B.;

b) che – quanto alla posizione di P.M. – la reiterazione e l’invasi vita degli abusi sessuali protrattisi per mesi, con conseguente e rilevante lesione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, costituiscono elementi processuali ostativi all’applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis c.p., comma 3;

e) che sono infondate le censure attinenti all’utilizzabilità degli accertamenti effettuati dal consulente del PM – dott.ssa D.G. S., nominata ex art. 359 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari – relativi alle condizioni psichiche in cui versava la persona offesa. Al riguardo va ribadito che – una volta che i consulenti delle parti, ivi compresi i consulenti del PM, siano stati ammessi nell’istruttoria dibattimentale e siano stati esaminati ex art. 501 c.p.p. – è consentito al giudice la possibilità di desumere elementi di prova dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 3 Sent. n. 8377 del 25/02/08, rv 239281; Cass. Sez. 2 Sent. n. 3383 del 10/04/97, rv 207411; Cass. Sez. 6 Sent. n. 2793 del 16/03/95, rv 206996.

Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da P.M. e D.A.U. con condanna degli stessi singolarmente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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