Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-08-2011, n. 4757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame (n 441/00) la A. spa, titolare di un impianto di distribuzione di carburante al Km 189+ 260 della S.S. 1 Aurelia, impugna la sentenza del Tar Toscana n.665/99 che ha respinto il gravame proposto avverso la concessione adottata con delibera n. 982 del 24 giugno 1997 e rilasciata in favore dell’AGIP Petroli Spa sulla stessa strada statale al Km. 183+147, per mancanza della distanza minima tra i due impianti.

L’appello viene limitato al solo secondo motivo fra quelli proposti con l’originario gravame.

Con tale mezzo si sostiene la violazione degli artt. 6 III co. e 13 u.c. del Piano regionale, che prevedeva la salvaguardia delle domande presentate prima della pubblicazione del Piano (5 marzo 1997), purchè l’istruttoria della pratica fosse completata entro due mesi e l’atto concessorio fosse emanato entro i successivi due mesi.

Con altro appello (n. 769/00) la A. P. Spa ha, invece, impugnato, in via incidentale, la stessa sentenza nella parte in cui aveva respinto l’impugnativa proposta avverso la deliberazione n. 970 del 12 giugno 1997, con la quale era stata rilasciata la concessione per impianto di carburanti in favore dell’API spa.

Si sostengono i seguenti motivi:

incompetenza della Giunta comunale ad autorizzare l’adozione della concessione;

difetto di motivazione e dei presupposti, perchè la delibera n. 970/97 in favore dell’API spa era stata dichiarata immediatamente eseguibile, permettendo, così, di applicare la favorevole disciplina transitoria di cui all’art. 13 u.c. del Piano regionale;

incompatibilità tra i due impianti, con conseguente obbligo del comune di dare prevalenza, in favore dell’AGIP spa, ai criteri di anteriorità della domanda e di maggiore erogazione annuale;

illegittimità del cit. art. 13, perché non prevede di tener conto della anteriorità della domanda dell’AGIP.

Motivi della decisione

I due ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

Con l’appello numero 441/00 la API Spa sostiene che l’istruttoria relativa alla domanda di concessione della A. P. spa si era conclusa il 10/6/97, ossia dopo la scadenza del termine previsto dalla norma transitoria, essendo intervenuto solo in tale data il parere dell’ANAS.

Al riguardo, il primo giudice aveva ritenuto essersi verificata la condicio iuris posta dall’ultima parte dell’art. 13 cit. e cioè l’avvenuto completamento dell’istruttoria entro due mesi dalla pubblicazione del Piano, in quanto la richiesta di parere del comune dell’Anas era pervenuta in data 23/4/97; infatti, l’osservanza del termine di due mesi andava rapportata all’attività istruttoria svolta dalla amministrazione deputata al rilascio del titolo all’esercizio dell’attività in questione, senza alcun rilievo per la variabile indipendente rappresentata dai tempi necessari per l’emanazione del prescritto parere dell’Anas.

La tesi appare condivisibile in quanto la norma transitoria fa riferimento esclusivamente alla fase istruttoria del procedimento concessorio e, pertanto, la disposizione deve essere interpretata nel senso di volersi riferire esclusivamente all’osservanza di tale attività da parte dell’amministrazione deputata al rilascio della concessione in quanto, diversamente, si lascerebbe alla discrezione di altro ente la possibilità di procedere alla sanatoria prevista dalla norma sulla base della tempestività o meno dell’emissione del parere sulla documentazione trasmessa e pervenuta nei termini.

Sotto altro profilo, del resto, va anche rilevato che la norma contiene anche un termine finale di conclusione che prevede il rilascio della concessine entro i due mesi successivi all’esaurimento della fase istruttoria e ciò sembra preordinato alla valutazione degli esiti della stessa, anche con riferimento alla documentazione pervenuta successivamente e, comunque, entro tale ulteriore termine massimo.

L’appello deve, pertanto, essere respinto perché infondato.

Con riferimento all’appello n. 769/00, devono ritenersi infondati anche i motivi con i quali l’A. P. sostiene l’illegittimità della concessione n. 970/97 rilasciata, alcuni giorni prima, in favore dell’A. Spa.

Con il primo motivo si sostiene l’incompetenza della giunta comunale a rilasciare la concessione in favore dell’A..

La censura è infondata in quanto spetta alla giunta, ex dpr n. 1275/51, art. 15, la competenza in ordine ai provvedimenti di carattere autorizzatorio come quelli concernenti i trasferimenti e le modifiche degli impianti, tra cui devono farsi rientrare anche le procedure di concentrazione di impianti come quello in esame, trattandosi di attività di pianificazione e razionalizzazione della rete distributiva.

Con il secondo mezzo di gravame si sostiene che il comune non avrebbe motivato l’immediata eseguibilità attribuita alla delibera n. 970/97 e che ciò avrebbe permesso l’applicazione della sanatoria di cui al cit. art. 13.

Anche tale censura è priva di pregio in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’urgenza della esecutività di un atto rientra nella valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Infine, sono infondati il terzo e il quarto motivo di gravame.

Si sostiene, al riguardo, la violazione dei criteri di preferenza fissati dall’art. 10 del Piano regionale.

Il motivo è infondato, non essendo tale norma applicabile alla fattispecie in esame che ha ad oggetto la concentrazione di impianti, regolata dal successivo art. 12.

Nè può avere rilievo il limite di distanza fra i distributori che risulta inapplicabile alla domanda presentata dall’A., in quanto rientrante nella disciplina di cui all’art. 13, co. 3 del Piano regionale.

Né tale disposizione può ritenersi illogica nella parte in cui permette di prescindere dalla data di presentazione della domanda di concessione, trattandosi di una norma transitoria con contenuto pianificatorio, volta a definire tempestivamente le domande presentate prima dell’adozione del nuovo Piano.

Anche tale appello, pertanto, deve essere respinto per infondatezza dei motivi dedotti.

In relazione agli atti di causa, le spese del giudizio dei due gravami possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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