Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30056

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza emessa il 04/03/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Cagliari, in data 16/06/04, appellata da R.L., imputato dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., u.c.; artt. 56, e 609 bis e ter c.p. come contestati in atti ai capi A), B), C) e D) della rubrica e condannato alla pena di anni sei di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed c).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che il reato di cui al capo C) della rubrica (art. 609 bis c.p. in danno di M.M.T.) era improcedibile per mancanza di querela;

2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato. La sentenza si fondava sulle dichiarazioni rese dalle persone offese e dai loro congiunti; dichiarazioni che non erano attendibili perchè vaghe, contraddittorie e prive di riscontri obiettivi;

3. che andavano concesse l’attenuante del fatto di minore gravità, nonchè le attenuanti generiiche.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

R.L., all’esito dei giudizi di primo e secondo grado è stato riconosciuto colpevole dei reati: 1) di violenza sessuale in danno di M.S. di anni sette all’epoca dei fatti capo A) della rubrica; in danno di M.F., minore degli anni dieci all’epoca dei fatti capo B) della rubrica; in danno di M. M.T. di anni 14 all’epoca dei fatti; 2) di tentata violenza sessuale in danno di L.M., minore degli anni 14 all’epoca dei fatti capo D) della rubrica. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado, ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali hanno accertato che R. L. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuato in atti – aveva posto in essere reiterati abusi sessuali lo tentativi di abusi sessuali in danno delle minori M.S., M. F., M.M.T., L.M.; il tutto nei termini e con le modalità come indicate ed argomentate esaurientemente nelle decisioni di merito.

Le censure dedotte nel ricorso sono ripetitive di quanto già esposto in sede di appello, e comunque infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

L’eccezione processuale di improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, quanto al reato di violenza sessuale in danno di M.M.T. (nata il (OMISSIS), di anni 14 all’epoca dei fatti: anno (OMISSIS)) è infondata. Il reato di cui al capo C) era connesso – sia sotto il profilo investigativo, sia ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) – con quelli commessi nei confronti delle sorelle, M.S. e M.F., e L.M., tutti minori di anni 14 all’epoca dei fatti ( (OMISSIS)), con conseguente procedibilità di ufficio anche in ordine al reato in danno di M.M.T., ai sensi dell’art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4.

Parimenti vanno disattese le censure attinenti alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di minore gravità e delle attenuanti generiche. La reiterazione degli abusi sessuali in danno delle minori, l’invasività degli stessi, il rilevante turbamento psichico patito dalle persone offese, costituiscono elementi processuali ostativi all’applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis c.p.p., comma 3. La gravità dei fatti in esame ed i precedenti penali dell’imputato (cui è stata contestata la recidiva reiterata) sono ostativi alla concessione delle attenuanti generiche. Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3; art. 62 bis c.p., art. 133 c.p., non censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da R.L., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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