Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-08-2011, n. 4756 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con bando di gara del 31/12/08 il comune di Quartu Sant’Elena indiceva una procedura per l’affidamento dell’appalto di servizi di gestione integrata di impianti di illuminazione pubblica.

Nella seduta riservata del 29/7/09 la commissione escludeva dalla gara la E. S. S.r.l. perché la stessa, in contrasto con quanto specificamente previsto dal disciplinare, aveva riportato nella busta B, contenente l’offerta tecnica, indicazioni relative ai prezzi.

Avverso tale decisione e gli atti successivi, impugnati con tre gruppi di motivi aggiunti, la E. spa ha proposto gravame al Tar della Sardegna, che ha respinto il ricorso.

All’udienza cautelare del 13 gennaio 2011 le parti sono state sentite circa l’eventualità della definizione immediata del giudizio, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Con il presente appello si sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

violazione dei principi in materia di gare di pubblici appalti, in quanto erroneamente la commissione avrebbe escluso dalla gara la E. S. S.r.l., perché, in violazione delle norme del bando, aveva indicato, nell’offerta tecnica, alcune voci con il relativo prezzo unitario; la normativa del bando andrebbe, infatti, intesa nel senso che la sanzione dell’esclusione dovrebbe ritenersi operante soltanto qualora tutti i documenti relativi al progetto definitivo contenessero riferimenti ai prezzi o a elementi economici dell’appalto, posto che la parziale indicazione di alcuni prezzi non permetteva di rendere percepibile la valutazione dell’offerta economica; in ogni caso, la prescrizione dovrebbe considerarsi illegittima perché non rispondente a reali interessi pubblici;

violazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, perché non sarebbe stata effettuato il controllo del possesso dei requisiti nei confronti del 10% degli offerenti, ma si sarebbe proceduto a tale adempimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.5/07, soltanto nei confronti delle due imprese classificatesi al primo e al secondo posto;

violazione dell’art. 84 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 163/06, perché la commissione, nella sua composizione, sarebbe stata inadeguata ad assicurare le necessarie competenze tecniche;

ulteriori censure volte a contestare l’aggiudicazione a favore della controinteressata.

L’appello è infondato.

Con il primo motivo si lamenta l’illegittima esclusione dalla gara dell’appellante in conseguenza della indicazione, nell’offerta tecnica, di alcuni prezzi unitari.

Tali motivi sono infondati perchè le disposizioni del disciplinare di gara, nel prevedere le modalità di presentazione e di compilazione dell’offerta tecnica, stabilivano espressamente il divieto di indicare i prezzi o gli elementi economici dell’appalto o l’entità delle quote di risparmio energetico trattenute o le offerte dall’appaltatore e tale previsione era stabilita a pena di esclusione; analoga esclusione era stabilita per le "voci di opere compiute integrative".

Le disposizioni procedimentali rispondono al principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e hanno la finalità di garantire l’obiettività di giudizio sugli elementi tecnici dell’offerta senza condizionamenti derivanti dall’offerta economica e quindi sono poste a garanzia del principio di imparzialità delle operazioni di gara e devono ritenersi pienamente legittime.

Né può avere rilievo l’affermazione secondo cui l’indicazione di soli due prezzi degli elementi tecnici non sarebbe stata sufficiente a giustificare la sanzione dell’esclusione, essendo il principio della segretezza dell’offerta economica un requisito essenziale non derogabile e previsto in modo univoco dalla lex specialis.

E’ infondato il secondo motivo, in quanto la procedura adottata in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di gara, riservata alle sole imprese prima e seconda classificata risulta conforme alla normativa regionale e alle disposizioni del disciplinare.

E’ infondato il terzo motivo di appello, con cui si contesta la validità della composizione del seggio di gara perchè i componenti dovrebbero considerarsi inadeguati sotto il profilo tecnico.

Come già rilevato dal primo giudice, non tutti i membri debbono possedere le stesse competenze tecniche dello specifico settore della gara, dovendo ritenersi rilevante anche la collaborazione tra diverse professionalità, che consente di valutare i vari contenuti tecnici ed economici della procedura, necessari per la selezione del contraente e ciò anche con riferimento all’art. 84 del D.Lgs n. 163/06, che dispone il favor per la nomina dei funzionari interni alle stazioni appaltanti.

Le ulteriori censure proposte avverso l’aggiudicazione in favore della controinteressata, sia sotto il profilo della ammissione che delle modalità di formazione del progetto economico, sono inammissibili in quanto, come già sopra rilevato, a seguito della sua legittima esclusione, l’appellante non ha più alcun interesse all’accoglimento di quei motivi volti ad escludere, dalla gara, l’aggiudicataria.

In relazione a quanto esposto, l’appello va respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese del giudizio, per complessive Euro 6.000,00 (euro seimila/00) a carico della parte soccombente e in favore, in parti uguali, delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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