Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30055

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 24/05/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Avellino, in data 11/06/09, appellata da C.A., M.A., Mi.Bi., imputati dei reati di cui all’art. 609 octies c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, artt. 605, 582 e 585 c.p. come loro contestati in atti e condannati alla pena come indicata in atti (ossia anni cinque di reclusione per Mi.

B.; anni quattro e mesi quattro di reclusione per il C.; anni tre e mesi quattro di reclusione per il M.).

Tutti gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che non sussistevano gli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale di gruppo, come loro contestato, trattandosi di rapporto sessuale consensuale consumato tra Mi.Bi. e la persona offesa. Il C. ed il M. si erano limitati ad assistere al rapporto sessuale; senza porre in essere alcun atto sessuale violento nei confronti della donna;

2. che la pena inflitta agli stessi era eccessiva.

Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali hanno accertato che C. A., M.A., Mi.Bi. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuato in atti – avevano posto in essere le condotte illecite come loro contestate in atti. In specie avevano consumato un grave episodio di violenza sessuale di gruppo in danno di N.M., persona affetta da deficit intellettivo di grado medio; il tutto nei termini e con le modalità ampiamente indicate ed esaustivamente argomentate nelle decisioni di merito.

L’assunto difensivo principale – secondo cui si sarebbe trattato di rapporto sessuale consensuale tra Mi.Bi. e N. M., in ordine al quale C.A. e M.A. si sarebbero limitati ad assistere allo stesso non solo non è stato provato, ma è palesemente in contrasto con le risultanze probatorie acquisite al processo.

Anche le censure attinenti alla misura della pena inflitta ai ricorrenti vanno disattese.

La Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative ad un trattamento sanzionatorio più mite; ed ossia: la rilevante gravita dei fatti, nonchè la misura della pena, già contenuta nel quantum e già diversificata secondo il ruolo specifico avuto dai singoli imputati nella vicenda in esame.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 133 c.p..

Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da C.A., M.A., Mi.Bi., con condanna degli stessi singolarmente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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