Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 28-07-2011, n. 30083

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione L.C.D., avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10.11.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del Tribunale di Trapani il 10.10.2008, per i reati di rapina e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

All’identificazione dell’imputato come uno dei malviventi che si erano introdotti all’interno dell’agenzia trapanese della banca Antonveneta, procurandosi un bottino di circa 8000,00 Euro con minaccia ai dipendenti consistita nell’esibizione di un punteruolo e di un coltello da cucina, si era pervenuti nel corso delle indagini sulla base dei fotogrammi estratti dal sistema di video sorveglianza dell’istituto di credito.

Su tali dati fotografici era stata effettuata poi nel corso del giudizio di appello, in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, una perizia tecnica che secondo la Corte di merito aveva permesso di accertare la piena corrispondenza delle caratteristiche antropometriche e fisionomiche del ricorrente con quelle di uno dei rapinatori.

La difesa deduce con il primo motivo il vizio di inosservanza di legge della sentenza impugnata in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p. e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici territoriali ritenuto la certezza dell’identificazione dell’imputato nonostante la pessima qualità delle immagini estratte dal sistema di video sorveglianza dell’agenzia rapinata, e a dispetto del parziale travisamento del soggetto che dovrebbe corrispondere al ricorrente e del suo mancato riconoscimento da parte del personale della banca.

Con il secondo motivo, la difesa deduce gli stessi profili di censura con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In punto di responsabilità, la Corte territoriale approfondisce i risultati della perizia d’ufficio disposta nel corso del giudizio di appello, con una minuziosa analisi delle metodiche seguite dal perito nella valutazione della corrispondenza tra i tratti fisionomici e le caratteristiche somatiche del ricorrente con quelle di uno dei rapinatori, che non è nemmeno oggetto in ricorso di specifiche interlocuzioni.

Del tutto generiche e corrispondenti solo ad astratte enunciazioni di principio sono poi le censure del ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro adeguatamente commisurato dai giudici territoriali alla gravità del fatto e alla negativa personalità dell’imputato.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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