T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 10-08-2011, n. 366 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna gli atti di gara e l’aggiudicazione a S.H.D. srl dei lotti 1, 2 e 3 della gara in oggetto, da cui è stata esclusa per non aver raggiunto, nella valutazione dell’offerta tecnica, la soglia quantitativa minima prevista dal capitolato (punti 30).

Vengono dedotti i seguenti motivi:

1)Violazione e falsa applicazione art. 84 D.lgs n. 163/2006 – violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990 – violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione – violazione e falsa applicazione della lex specialis – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità manifesta; nell’assunto che la commissione sarebbe stata costituita in violazione di legge perché due dei suoi componenti – il dott. Villalta e la dott.ssa Ambrosini – ricoprono funzioni di natura tecnica/amministrativa presso i presidi ospedalieri dove la ditta aggiudicataria eseguirà la fornitura oggetto dell’appalto.

2) Violazione e falsa applicazione art. 83 D.lgs n. 163/2006 – violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990 – violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione – violazione e falsa applicazione della lex specialis – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità manifesta; nell’assunto che né il disciplinare né il capitolato indicano il peso ponderale specifico dei sub criteri per l’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, con conseguente illegittimità di bando e disciplinare di gara.

E’ stata successivamente richiesta anche la dichiarazione di inefficacia del contratto

Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione che la controinteressata controdeducendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

La previsione di cui all’art. 84, 4^ c. d.lgs 163/2006 prevede che " I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" e, pertanto, non comporta l’incompatibilità a far parte della commissione giudicatrice di tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della stazione appaltante sono in qualche misura coinvolti nello specifico lavoro, servizio o fornitura che era oggetto dell’appalto ma solo di coloro che sono chiamati a svolgere una funzione relativamente a quello specifico contratto e quindi hanno svolto una partecipazione attiva alla definizione delle regole di gara.

Le funzioni che i due membri svolgono presso le aziende ospedaliere di appartenenza (il dott. Villalta è responsabile del Laboratorio di Microbiologia del Presidio Ospedaliere di Pordenone e la dott.ssa Ambrosini è la responsabile del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Spilimbergo) non hanno perciò determinato alcuna situazione di incompatibilità rilevante ai sensi dell’art. 84, IV° comma del Codice, perché non risulta che nella fase anteriore alla loro nomina abbiano svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo connessi all’appalto, per quanto attiene, ad esempio, alla formazione e/o approvazione della lex specialis di gara.

Tantomeno i due membri potevano, una volta terminata la loro funzione nell’ambito della Commissione giudicatrice, assumere alcun ruolo nell’approvazione degli atti di gara con l’aggiudicazione definitiva e nella conseguente stipula del contratto, che sono di competenza di altri organi.

E’ anche il caso di ricordare che, avendo la gara ad oggetto la fornitura di materiali e il noleggio di strumenti per il consolidamento dell’area siero del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’A.O. di Pordenone, la necessità di contemperare la previsione di cui al comma 2 e al comma 8 dell’art. 84 chiarisce che la scelta dei commissari doveva necessariamente spaziare tra i Dirigenti medici e/o biologi che, come i due funzionari in questione, risultavano in servizio presso le unità operative dove tale fornitura doveva essere utilizzata, il che esclude di per sé una loro aprioristica incompatibilità.(T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 07 febbraio 2011, n. 1172, Consiglio Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 03 febbraio 2010, n. 233, T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 30 aprile 2009, n. 199)

Anche il secondo motivo è infondato.

La ricorrente assume che nè il disciplinare, né il capitolato indicherebbero il peso ponderale specifico dei sub criteri alla luce dei quali la commissione di gara ha attribuito il punteggio alle offerte tecniche dei concorrenti e che la mancanza di una analitica predefinizione dei sub punteggi per ciascuno dei parametri qualitativi di riferimento avrebbe consentito alla commissione di gara un incontrollato margine di apprezzamento discrezionale, che non metterebbe in grado il concorrente di conoscere i motivi sottesi all’apprezzamento di valore espresso dalla commissione.

Risulta peraltro che per l’appalto de quo, per la cui aggiudicazione era stato scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 60 punti al fattore qualità e 40 punti al fattore prezzo, l’art. 10 delle norme di partecipazione riportava gli elementi di valutazione della qualità, prevedendo 3 criteri di valutazione tra i quali andava suddiviso il punteggio massimo disponibile (Qualità Analitica e Sicurezza: punti 20; Automazione ed efficienza: punti 20; Progetto complessivo. Punti 20). Per ciascuno dei tre parametri sopra riportati venivano anche indicate in modo dettagliato le caratteristiche e connotazioni tecniche riconducibili a ciascuno, in relazione alle quali andava ovviamente attribuito il punteggio.

L’art. 10 precisa, altresì, che la valutazione dei parametri di qualità ed affidabilità avverrà sulla base della documentazione fornita dalla ditta partecipante e contenuta nella busta n. 2 ("Documenti per la valutazione qualitativa").

La norma va letta in connessione al precedente art. 4 che riporta un dettagliato elenco dei contenuti della documentazione tecnicoqualitativa, che i concorrenti debbono presentare, pena l’esclusione dalla gara.

Il Collegio ritiene pertanto che non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 83 d.lgs 163/06.

La disciplina delle norme di partecipazione in parte qua, e in particolare quella dettata dall’art. 10, appare del tutto idonea a delimitare la discrezionalità della commissione giudicatrice, avendo individuato i sopra riportati tre precisi criteri di valutazione del fattore qualità con relativa ripartizione del punteggio complessivo fra di essi e riportando, per ciascuno di tali criteri, dettagliate caratteristiche da valutare, secondo un elenco che variava da un minimo di sei ad un massimo di otto; non essendo stato specificato il valore di tali caratteristiche per la ripartizione del punteggio riservato ai tre parametri di qualità era peraltro necessaria una specifica motivazione, che nel caso di specie, la commissione ha effettivamente fornito.

Infatti,come chiarito da una copiosa giurisprudenza, la mancata specificazione da parte della lettera d’invito dei singoli subpunteggi non determina ipso facto il difetto di motivazione, essendo sempre possibile per la Commissione, quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, non sia sufficientemente analitico da delimitare il suo giudizio in modo da rendere del tutto evidente l’iter logico seguito nel valutare le offerte sotto il profilo qualitativo, dare comunque adeguata giustificazione dei punteggi assegnati tramite motivazione analitica (Consiglio Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583, T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 11 febbraio 2011, n. 67, Consiglio Stato, sez. V, 03 dicembre 2010, n. 8410); e così risulta avvenuto nel caso di specie.

Infatti l’assegnazione del punteggio numerico di qualità per ciascun elemento è accompagnato da una motivazione analitica dove vengono espresse precise e dettagliate notazioni di valore e di disvalore, per ciascun lotto e per ciascuno dei tre criteri di valutazione.

L’esame di queste motivazioni aggiuntive rende di immediata evidenza il collegamento tra punteggio numerico e notazioni di valore o disvalore, permettendone un agevole riscontro ex post e chiarendo in maniera più che esauriente le ragioni di disvalore tecnico dell’ offerta della ricorrente – nemmeno contestate! -, che hanno portato ad attribuirle un punteggio inferiore al minimo richiesto per l’ammissione alla fase successiva.

Né si può sostenere che la mancata assegnazione di uno specifico peso ponderale anche a ciascuna delle caratteristiche indicate dal Capitolato abbia impedito ai concorrenti di presentare offerte consapevoli: fin dalla stesura del Capitolato, infatti, sono stati indicati tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione, sia per quanto riguarda i requisiti minimi, sia per quanto riguarda le caratteristiche di interesse per la stazione appaltante. (vedasi art. 4 delle norme di partecipazione).

Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese e competenze del giudizio alle parti costituite e le liquida in complessivi Euro 3000,00 + IVA e CPA in favore della Regione ed in complessivi Euro 3000,00 + IVA e CPA in favore di S.H.D.S..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *