Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 28-07-2011, n. 30052

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 23 aprile 2009 il giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, dichiarò G.F. colpevole dei reati di cui: A) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); B) agli artt. 83 e 95 testo unico dell’edilizia; C) all’art. 349 cod. pen., condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti, alla pena ritenuta di giustizia, con la sospensione condizionale della pena.

La corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, dichiarò estinto per prescrizione il reato antisismico di cui al capo B) e rideterminò la pena in mesi 10 di reclusione ed Euro 550,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perchè le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere valutate con un giudizio di prevalenza e avrebbe dovuto essere concesso il beneficio della non menzione.

Motivi della decisione

Il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato.

La corte d’appello ha invero fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sull’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche valutate come prevalenti ed implicitamente anche sul diniego della non menzione, in considerazione della pervicacia dimostrata dal prevenuto violando i sigilli ben due volte in tre giorni.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la circostanza che per il reato di cui al capo A) la prescrizione si sia maturata in una data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, e precisamente il 29 marzo 2010, è irrilevante perchè, a causa della inammissibilità del ricorso non si è formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266;

giur. costante).

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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