T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-08-2011, n. 7076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudizio introdotto col ricorso in epigrafe attiene a controversia che vede collocati, in posizione di antagonisti, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (di seguito: Commissario Straordinario) e la sig.a D.. Quest’ultima, titolare di una ditta individuale di commercio di prodotti dell’agricoltura, a seguito di sopravvenute necessità economiche, veniva in contatto con un consulente finanziario che inizialmente gli dava in prestito del denaro senza condizioni particolari e successivamente gli corrispondeva, attraverso rimesse online ovvero attraverso versamenti in contanti su vari conti correnti intestati alla ricorrente presso varie banche, la somma complessiva di euro 394.780,00 in corrispettivo della quale si faceva promettere la cifra complessiva di Euro472.733,62.

Della somma (euro 394.780,00) effettivamente ricevuta in prestito, Euro335.763,62 venivano restituiti dalla ricorrente che, però, in data 24.5.2007, ritenendo riconducibile il rapporto de quo ad un prestito a tassi usurari, denunciava il proprio creditore alla G.di F. di La Spezia.

Si instaurava, quindi, un procedimento penale (per il reato di usura ex art.644 c.p.) innanzi al Tribunale di Chiavari in seno al quale la ricorrente risultava persona offesa dal reato.

Nelle more del procedimento, e specificamente in data 3/8/2007, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art.14 della legge n.108 del 1996, la concessione di un mutuo agevolato (senza interessi) di Euro 400.000,00 nonché un’anticipazione del 50% dello stesso. Sull’anticipazione veniva sentito il Pubblico Ministero che, pur evidenziando l’assenza di danni materiali diretti ulteriori ai protesti cambiari (avendo la signora D. restituito meno di quanto aveva effettivamente percepito), prestava parere favorevole per un’anticipazione commisurata ai citati "danni dei protesti cambiari subiti".

L’istruttoria compiuta dalla Prefettura durava quasi quattro anni; e, dunque, nelle more della stessa, il procedimento penale promosso su denuncia della ricorrente si definiva (sent.nr.630 del 2010) con la condanna dell’usuraio a tre anni di detenzione e al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di provvisionale per i danni civili connessi alla condotta tenuta. Interveniva, da ultimo, la deliberazione (in epigrafe indicata) del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura (non presente in atti) ed il conseguente decreto con cui il Commissario straordinario:

a) preso atto che la stessa sentenza nr.630/2010 aveva appurato la restituzione, da parte della D., di una somma inferiore (Euro335.763,62) sia rispetto a quella promessa (Euro472.733,62) che rispetto a quella effettivamente ricevuta in prestito (Euro394.780,00);

b) rilevata, nella fattispecie in esame, l’insussistenza di danni diretti derivanti dal pagamento di interessi usurari;

respingeva, in sintonia con la deliberazione del citato Comitato, l’istanza della ricorrente essendosi verificata quella che (così testualmente nel decreto del 18.1.2011) "appare una condizione preclusiva della concessione del mutuo".

Avverso la deliberazione del Comitato e il decreto commissariale appena menzionati la ricorrente ha reagito col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio denunciando, in primo luogo, la violazione dell’articolo 10 bis della legge n.241 del 1990; quindi ha dedotto la violazione della legge n. 108 del 1996, ed in particolare dell’articolo 14, per più profili.

L’intimata amministrazione si è costituita in giudizio tramite il Pubblico Patrocinio proponendo, con memoria, il rigetto del ricorso avversario.

All’udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

Motivi della decisione

I)- Esigenze di comodità espositiva consigliano di posticipare la trattazione della censura imperniata sulla violazione dell’art.10 bis della legge n.241 del 1990 e di dare precedenza allo scrutinio degli ulteriori mezzi di gravame i quali ultimi – si può, sin d’ora, anticipare – non appaiono persuasivi.

A tal riguardo torna utile un sintetico richiamo alla disciplina normativa nel cui ambito applicativo ricade l’iniziativa assunta dalla ricorrente. Si tratta:

o della legge n.108 del 1996 e, nello specifico, dall’art.14 della stessa che ha previsto: (al comma 1) un "Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura" che provvede (comma 2) alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale; (al comma 3): "Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2" fermo restando che "prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un’anticipazione non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l’anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell’indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso"; (al comma 4), "L’importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato", anche se "Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni" (evenienza quest’ultima che, inerendo all’ipotesi in cui il reato di usura ha origine estorsiva, non ricorre nella fattispecie in esame: cfr., al riguardo, Cons.St. I^, n.3109 del 21.1.2009); (al comma 5) "La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura…… corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale"; che (ha previsto che) la concessione del mutuo rimane subordinata, altresì, alle condizioni di cui ai commi 7 e 8 dello stesso art.14; che (comma 9) si procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi in cui: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8;

o della legge n.198 del 1996 e, nello specifico, dall’art. 1 della stessa che ha sostituito l’art.644 del c.p. disponendo, fra l’altro, oltre alla punizione per chi si fa dare o promettere interessi usurari, che (comma 3 dell’art.644) "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari", fermo restando che, anche se inferiori a tale limite, sono considerati usurari gli interessi che taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, allorquando, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità;

o del d.P.R. n.455 del 1999, ossia il "Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi dell’art. 21, l. 23 febbraio 1999 n. 44 ", che disciplina una precisa scansione temporale del procedimento di elargizione del Fondo, che prevede un massimo, compresi i possibili prolungamenti per ulteriori richieste istruttori (sia da parte del Prefetto, sia da parte del Comitato sopra citato), di 150 giorni per la conclusione, come risulta dal combinato disposto degli artt. 11 e 13 del regolamento citato;

o del d.l. n.394/2000 convertito nella legge n.24 del 2001, che in sede di interpretazione autentica della legge n.108 del 1996, ha, all’art.1, chiarito che "Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

II)- Tanto precisato, si è già ricordato nel precedente paragrafo che la ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 108 del 1996, ed in particolare dell’articolo 14, per più profili che non appaiono convincenti.

Altrimenti detto la difesa della ricorrente si sofferma sul concetto "di altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato" (ved. pag. 10, penultimo rigo, del ricorso) facendo ricadere nell’ambito di detta previsione anche gli assegni protestati ovvero non scaduti ovvero liberati (e cioè richiamati con relative dichiarazioni liberatorie) e le cambiali protestate ovvero non scadute sostenendo che anche sulla base di tali titoli è stato determinato, in sede processuale nella sentenza sopra richiamata, il tasso usurario pari al 148,130% praticato nei suoi confronti. Sennonché il Giudice Ordinario, in sentenza, ha tenuto conto anche di tali titoli (che ad avviso del consulente tecnico dell’imputato non potevano essere utilmente valutati ai fini di determinare l’ammontare del tasso di interesse usurario effettivamente praticato) perché la norma incriminatrice sanziona non soltanto chi si fa dare interessi usurari ma anche chi se li fa promettere. E’ quindi normale che tutti i titoli per i quali esisteva un accordo, vincolante per la parte che gli aveva emessi, vengono ad incidere sulla determinazione del tasso di interesse praticato: ma tanto solo ai fini di stabilire se trova applicazione o meno la norma incriminatrice (che come ricordato, ritiene sufficiente la sola promessa di tasso usuraio per concretizzare la fattispecie delittuosa di cui trattasi). Nel momento in cui, invece, abbandonando il settore processualpenalistico, ci si trova di fronte ad una istanza volta alla concessione di un mutuo senza interessi, la norma impone il necessario riferimento- ai fini di stabilire l’importo del mutuo – al danno subito dalla vittima per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. Ora nel caso di specie la vittima, avendo ricevuto più di quanto ha restituito, non ha subito alcun danno diretto; nè vengono in considerazione, nel caso di specie, altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato in quanto non è assolutamente documentato che costui abbia ricevuto, oltre al denaro che gli è stato restituito, alcunché. Di vantaggi usurari ordinariamente si parla quando l’istituto che pratica l’usura è una banca associandosi, in tal caso, agli interessi usurari praticati anche altre spese (ad esempio la commissione di massimo scoperto) che vanno tutte a vantaggio della banca stessa.

Dunque, tornando al caso di specie, la presenza di titoli protestati ovvero liberati dallo stesso creditore non ha creato alcun (aggiuntivo) vantaggio a favore di quest’ultimo.

Cosa ben diversa è se tali spese rientrano nell’ambito della danno subito dalla vittima per effetto del delitto di usura. E certamente vi rientrano:

– perché la norma (art.14 c.4) stabilisce che il danno subito dalla vittima, per effetto degli interessi corrisposti all’autore del reato, costituisce (unitamente agli eventuali "altri vantaggi usurari" non rilevati nel caso di specie) il parametro cui l’importo del mutuo va "commisurato" ex comma 4 dell’art.14 citato (senza, dunque, che vi sia una previsione di necessaria ed obbligatoria corrispondenza tra importo del mutuo concedibile ed ammontare del danno);

– perché la norma non parametra l’importo del mutuo richiesto alla sola somma che la vittima del reato ha corrisposto (a titolo di interessi usurari) all’autore dello stesso; e dunque in alcun modo esclude dall’ambito della sua portata i danni, ulteriori a quelli cc.dd. "diretti", che la vittima ha subito "per effetto degli interessi corrisposti all’autore del reato".

Dunque, e fermo quanto appena ricordato (e cioè che non v’è una previsione di necessaria ed obbligatoria corrispondenza tra importo del mutuo concedibile ed ammontare del danno), è da riconoscere che, in linea di principio, il parametro cui commisurare il danno sofferto dalla vittima è dato, oltre che dall’ammontare di quanto corrisposto (a titolo di interessi usurari) all’autore del reato anche da tutte quelle spese sopportate dalla vittima per oneri bancari (ad es. legati al protesto dei vari titoli emessi, a commissioni di massimo scoperto, a sanzioni pecuniarie ecc.), inscindibilmente connessi alle provviste da reperire per fronteggiare il prestito a tasso usurario praticato.

Sennonché, nel caso di specie, tali eventuali ed aggiuntivi oneri non sono stati dimostrati ovvero documentati da parte attrice (invero, solo nella memoria della Difesa erariale, si accenna ad una somma di Euro110.472,95 per oneri bancari e di Euro17.783,22 per sanzioni pecuniarie; ma nulla al riguardo si coglie nel gravame della ricorrente che si limita solamente a patrocinare la tesi della commisurazione dell’importo del mutuo ai danni sia " diretti" che "indiretti"). A tanto accede che l’unica censura che, nell’implementazione del gravame, si presenta meritevole di condivisione è quella imperniata sulla violazione dell’art.10 bis della legge n.241 del 1990: censura che la resistente amministrazione contrasta sostenendo che il provvedimento avversato "anche tenendo conto delle osservazioni dell’interessata…non sarebbe stato diverso da quello impugnato". Ma tale argomentazione si rivela erronea per le considerazioni prima articolate e sviluppate (che rendono anche conto della premessa metodologica rappresentata sub par.I) cui, onde evitare di ripetersi si rinvia.

E poiché l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 è stato introdotto dalla l. n. 15 del 2005 al fine di consentire il contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell’adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall’Amministrazione ostative all’accoglimento dell’istanza, la norma si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte ad eccezione di quelli espressamente esclusi (fra i quali non rientra quello che si è esitato, dopo circa quattro anni dal relativo avvio, con i provvedimenti oggetto della corrente impugnativa).

Sotto altro profilo poi l’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 non degrada un vizio di legittimità a mera irregolarità, ma fa sì che un vizio, che resta vizio di legittimità, non comporti l’annullabilità dell’atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate "ex post" dal Giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso: circostanza che, come sopra chiarito, non ricorre nel caso di specie.

III)- Conclusivamente il ricorso è, nei limiti sopra rassegnati, fondato e da accogliere.

Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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