Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28141 Vendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Sanremo, con sentenza in data 30 giugno 2003, accertò, in accoglimento della domanda, l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’autovettura tg. (OMISSIS) tra l’attore L.G. ed il convenuto R.B. sin dal (OMISSIS) e respinse ogni domanda da quest’ultimo proposta nei confronti del terzo chiamato in causa, M.A.;

che il Tribunale di Sanremo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 luglio 2006, ha rigettato l’appello del R.;

che premesso che i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, della adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusi anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, e che la dichiarazione unilaterale autenticata del venditore dell’autoveicolo sostituisce il titolo scritto di acquisto al limitato fine della trascrizione al PRA, il Tribunale è giunto alla conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie, che l’autovettura sia stata formalmente intestata al R. (all’epoca dei fatti residente in (OMISSIS)) per consentirne il trasferimento e l’ingresso in (OMISSIS) senza alcuna difficoltà di ordine doganale, ed ha escluso che il venditore abbia partecipato all’intesa simulatoria intercorsa tra le altri parti (l’intestazione fitti zia essendo stata infatti concordata soltanto tra la società acquirente e l’appellante al fine di facilitare l’ingresso in (OMISSIS) dello stesso autoveicolo, tanto più che fu proprio costui ad occuparsi, quale intestatario della vettura, del suo ritiro e del trasferimento nel paese di destinazione);

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15-20 dicembre 2006, sulla base di un motivo;

che il L. ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che l’unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 cod. civ., in rapporto all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) si chiude con il quesito "se la compravendita di un autoveicolo possa o meno considerarsi conclusa allorchè il futuro acquirente non abbia accettato l’atto unilaterale di cessione, sottoscritto dal solo venditore, quando tale atto non venga poi trascritto al PRA e se possa, quindi, considerarsi concluso un contratto di compravendita di auto sulla base di un eventuale semplice comportamento concludente, non suffragato da registrazione al PRA";

che il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile;

che esso muove da una premessa in fatto (la mancata accettazione dell’atto di cessione da parte del soggetto indicato come acquirente) opposta a quella alla quale, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, è giunto il giudice del merito, avendo il Tribunale accertato che il R. prestò il proprio consenso all’intestazione a proprio nome dell’autovettura al fine di evitare difficoltà doganali;

che per il resto la sentenza impugnata si adegua al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la trascrizione dal contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, nè è requisito di efficacia dell’atto traslativo – trattandosi di contratto consensuale, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti – ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo (Cass., Sez. 2^, 29 settembre 2004, n. 19599; Cass., Sez. 3^, 12 luglio 2005, n. 14600);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *