T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-08-2011, n. 7075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto (n. 6503/2004) le sigg.re O.R., A.B. ed A.C., hanno adito questo Tribunale chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’esatta e completa esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 5852/2000 che ha disposto l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 3266 del 19 aprile 1995 e riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti, dipendenti della Regione, limitatamente a coloro che hanno svolto le mansioni di terminalista, ancorché in modo non continuativo, ad essere inquadrate nella V qualifica professionale dell’area informatica, profilo professionale di addetto alla registrazione dei dati.

Espongono che la Regione con determinazione del 3 aprile 2003 ha provveduto a redigere n. 3 elenchi contenenti i nominativi dei dipendenti indicati nei relativi allegati A, B e C, riconoscendo l’inquadramento nella superiore qualifica ai soggetti inclusi nell’allegato A, riservandosi di eseguire approfondimenti istruttori in merito alla posizione dei dipendenti ricompresi nell’allegato B (tra cui le ricorrenti medesime) ed escludendo dall’inquadramento gli appartenenti all’allegato C.

Espongono che con successiva determina regionale dell’8 giugno 2004 sono stati redatti ulteriori due elenchi di dipendenti, il primo contenente gli idonei (allegato A) il secondo (allegato B) contenente gli esclusi, e di essere state incluse in quest’ultimo; che con ulteriore determina regionale in data 4 ottobre 2004 l’Amministrazione ha proceduto a redigere ulteriori due elenchi di dipendenti il primo contenente i dipendenti beneficiari dell’inquadramento, il secondo altri dipendenti, tra cui le istanti stesse, per le quali è stato statuito una generica volontà a provvedere successivamente, e rimasta ineseguita, per quel che concerne le odierne istanti.

Riferiscono di aver adito questo Tribunale per l’ottemperanza della succitata sentenza n. 5952/2000 e che questa Sezione con sentenza n. 8163/2008 ha accolto il ricorso, stante la mancata adozione da parte della Regione Lazio di definitivi provvedimenti in ordine succitato inquadramento nella qualifica funzionale V, relativamente alla posizione di alcune ricorrenti tra cui le sigg.re R., C. e B. assegnando, a tal fine, all’Amministrazione il termine di novanta giorni, ed in caso di mancata ottemperanza prevedendo la nomina di un commissario ad acta.

Affermano che la Regione con provvedimento in data 14 ottobre 2009 ha proceduto ad individuare detto commissario nella persona del Dirigente pro tempore dell’aera organizzazione e valutazione, il quale non ha posto in essere alcun provvedimento inerente alla specifica posizione delle odierne istanti.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che con sentenza n. 5952/2000, passata in giudicato, questo Tribunale ha disposto l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 3266 del 19 aprile 1995 e riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti, dipendenti della Regione, limitatamente a coloro che hanno svolto le mansioni di terminalista, ancorché in modo non continuativo, ad essere inquadrate nella V qualifica professionale dell’area informatica, profilo professionale di addetto alla registrazione dei dati. Osserva, inoltre, che con successiva sentenza n. 8163/2008 è stato accolto il ricorso per l’ottemperanza al citato giudicato, proposto da alcune ricorrenti, tra cui le odierne istanti, in considerazione della mancata adozione da parte della Regione Lazio dei provvedimenti conclusivi il procedimento di inquadramento nella qualifica funzionale V del personale dipendente, ed è stato assegnato, a tal fine, all’Amministrazione il termine di novanta giorni per provvedere e che, in caso di mancata ottemperanza, si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario ad acta. Spirato inutilmente detto termine, la stessa Amministrazione regionale ha individuato il Commissario ad acta nella persona del Dirigente pro tempore dell’aera organizzazione e valutazione, che non risulta aver adottato alcun provvedimento definitivo inerente alla specifica posizione delle odierne istanti.

Ciò premesso, il Collegio non può che rilevare, riguardo alle sigg.re sigg.re R., C. e B., la mancata esatta e completa esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5952/2000 e delle statuizioni adottate con sentenza n. 8163/2008 che ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, posto che alcun provvedimento definitivo rispetto al loro preteso inquadramento nelle qualifica funzionale V, risulta essere stato adottato sia dall’Amministrazione regionale, sia dal Commissario ad acta, come prima precisato, individuato autonomamente dalla Regione Lazio nel termine indicato nella sentenza n. 8163/2008.

Ritiene, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso dal passaggio in giudicato della succitata sentenza n. 5952/2000 e dalla mancata ottemperanza da parte del Commissario ad acta individuato, di procedere alla nomina di un nuovo commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno o di funzionario dallo stesso incaricato, affinché provveda a dare completa ed esatta esecuzione al predetto giudicato entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Sussistono i presupposti per compensare, fra le parti in causa, le spese di tale fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero od un funzionario dallo stesso incaricato, affinché provveda, mediante l’adozione di tutti gli atti necessari per assicurare la completa esecuzione della sentenza n. 5952/2000, a dare completa esecuzione al giudicato formatosi su tale decisione, entro e non oltre il termine di novanta giorni, dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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