T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 10-08-2011, n. 1241Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

H.S., cittadino indiano, ha presentato in data 12.9.2007 istanza alla Prefettura di Brescia per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In data 24.6.2008 la Questura di Brescia ha richiesto la produzione di una serie di documenti, che il predetto afferma di avere consegnato in data 15.7.2008.

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 28.3.2011 e depositato il 12.4.2011, il ricorrente ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, sostenendo che nella fattispecie detto termine decorre dalla data di presentazione della documentazione completa.

In data 21.4.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria di mera forma, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese.

Alla camera di consiglio del 9.6.2011 la causa è passata in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale, sicché con sentenza non definitiva n. 974/11 è stata affermata la sussistenza della competenza della Sezione ed è stato ordinato al Ministerodegli Interni di depositare una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, nel termine di giorni 20, con rinvio, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 28.7.2011..

In data 21.6.2011, è pervenuta alla Segreteria della Sezione la nota datata 14.7.2011 del Ministero degli Interni, con la quale si comunica che il decreto di concessione della cittadinanza è stato emanato in data 21.6.2011 ed è in corso di notifica da parte della prefettura.

Alla camera di consiglio del 27.7.2011, il legale di parte ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse al ricorso.

Di quanto precede va quindi dato atto, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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