Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 28-07-2011, n. 30048 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 28 maggio 2008 il giudice del tribunale di Nola dichiarò A.D. ed A.L. colpevoli dei reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); alla L. 5 novembre 1971, n. 1086; ed del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

Con l’ordinanza in epigrafe la corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile per tardività l’appello proposto dai due imputati avverso la suddetta sentenza, rilevando che la sentenza di primo grado era stata emessa l’8.5.2008; che il termine per impugnare era di 45 giorni dalla notifica dell’estratto contumaciale, avvenuta il 19.3.2008; che il termine scadeva quindi il 3.5.2008; che l’appello era stato invece depositato il 29.10.2008.

Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c). Osservano che la corte d’appello, con grande approssimazione e superficialità, ha ritenuto che il termine per proporre impugnazione fosse spirato addirittura prima della data di emissione della sentenza di primo grado. In realtà, invero, la sentenza di primo grado è stata emessa il 28 maggio 2008 (e non l’8 maggio) e quindi il termine ultimo per proporre impugnazione non poteva spirare il 3 maggio 2008. Nella specie, la sentenza di primo grado è stata depositata in cancelleria solo il 26 luglio 2008; l’avviso di deposito è stato emesso il 4 agosto 2008 e notificato agli imputati il 19 agosto 2008; l’appello è stato depositato nei termini il 29 ottobre 2008. Chiedono quindi l’annullamento senza rinvio, con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, o con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Fondatamente, invero, i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata è frutto di un esame approssimativo e superficiale degli atti.

Risulta, infatti, che la sentenza impugnata è stata emessa il 28 maggio 2008, con riserva di 60 giorni per il deposito dei motivi; che i motivi sono stati depositati il 26 luglio 2008; che quindi il termine per impugnare era di 45 dell’ultima notifica dell’estratto agli imputati entrambi contumaci; che l’estratto è stato emesso il 4 agosto 2008 e che lo stesso è stato notificato ad entrambi gli imputati il 19 agosto 2008. E’ invero evidente che, stante l’impossibilità oggettiva che l’estratto contumaciale sia stato notificato il 19 marzo 2008, anteriormente all’emissione della sentenza, che la data emergente dalla relazione della notificazione è in realtà quella del 19 agosto 2008, essendosi verificato un mero errore di scrittura, dovuto, con tutta probabilità, ad un mal funzionamento della penna usata dall’ufficiale giudiziario. Ciò del resto è confermato dalla prodotta documentazione rilasciata dall’ufficio UNEP presso il tribunale di Nola, che attesta che la notifica ai ricorrenti è stata regolarmente effettuata il 19 agosto 2008.

Ne deriva che l’appello era stato proposto tempestivamente.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti alla corte d’appello di Napoli per il prosieguo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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