Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 28-07-2011, n. 30047 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 luglio 2010, il Tribunale di Ragusa – Sezione Distaccata di Vittoria, condannava D.S. alla pena dell’ammenda per violazione delle disposizioni sulle costruzioni in zone sismiche e di quelle in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, dichiarando estinto per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B), pure contestato.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo, deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che dalla copiosa documentazione prodotta emergeva con chiarezza che la sanatoria era stata rilasciata ad altra persona ( D.S.) e che, pertanto, egli era stato erroneamente indicato come proprietario e committente dei lavori e, conseguentemente, condannato per un reato che altri e non lui avevano commesso.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata rende conto, in motivazione, che sulla base del compendio probatorio acquisito (documentazione e dichiarazioni del verbalizzante) risulta dimostrata la penale responsabilità del ricorrente quale autore dell’intervento edilizio abusivo.

Viene poi dato atto dell’intervenuto rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato a D.S., indicata come avente causa del ricorrente medesimo e, conseguentemente, rilevata l’estinzione del solo reato urbanistico.

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non appaiono in alcun modo censurabili.

Occorre infatti ricordare che l’accertamento di conformità, disciplinato dall’art. 36, TU edilizia, rappresenta una causa estintiva speciale dei reati edilizi definito, dalla giurisprudenza di questa Corte, come uno strumento ordinario di recupero e sanatoria delle opere abusive, caratterizzato da una verifica di conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia e da sbarramenti amministrativi e temporali (v. Sez. 3 n. 6331, 8 febbraio 2008), Attraverso tale istituto il legislatore ha infatti previsto la possibilità di legittimare a posteriori gli interventi abusivi che, pur presentando tutti i requisiti richiesti per ottenere il titolo abilitativo, siano stati eseguiti senza averlo conseguito.

I soggetti legittimati a formulare la richiesta di sanatoria sono individuati, dall’art. 36, nel responsabile dell’abuso o nell’attuale proprietario dell’immobile.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3 stabilisce che il rilascio del permesso in sanatoria "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e l’estinzione del reato quale conseguenza della sanatoria opera oggettivamente a seguito dell’eliminazione dell’antigiuridicità penale del comportamento illecito e possono, quindi, beneficiarne tutti i soggetti corresponsabili dell’esecuzione dell’opera abusiva e non il solo richiedente, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 3 n. 26123, 15 luglio 2005; n. 9521, 7 settembre 2000; n. 3209, 13 marzo 1998).

Va pertanto ribadito, il principio secondo il quale l’accertamento di conformità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 ha valenza sostanziale ed oggettiva e spiega la sua efficacia estintiva in favore di tutti i soggetti responsabili reato urbanistico.

Date tali premesse, appare di tutta evidenza che la decisione impugnata non presenta alcun profilo di illogicità in quanto il giudice del tutto coerentemente, sulla base degli elementi acquisiti, ha tenuto conto del titolo abilitativo sanante rilasciato all’avente causa dal ricorrente ai fini della declaratoria di estinzione del reato urbanistico e dei profili di responsabilità emergenti a carico del ricorrente medesimo con riferimento ai residui reati contestati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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