T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 10-08-2011, n. 1238 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, che ha ottenuto dal Sindaco di Marmirolo concessione edilizia n. 1/95 per ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rustico di proprietà, impugna l’ordinanza in epigrafe, di demolizione di opere edilizie asseritamente realizzate in difformità da detta concessione (demolizione e ricostruzione, con parziale innalzamento, del fabbricato presso il confine con proprietà private e in assenza di atto convenzionale con le stesse; incremento, di 20 cm., dell’altezza massima fuori terra del corpo edilizio).

Avverso tale provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 12 legge n. 47/1985 e travisamento, sostenendosi:

– quanto alla prima contestazione, che il ricorrente non avrebbe demolito e ricostruito il fabbricato de quo e che, in ogni caso, la ristrutturazione ammetterebbe anche interventi di demolizione e ricostruzione;

– quanto alla seconda, che, rilevata dalla quota del marciapiede stradale, l’altezza del fabbricato non avrebbe registrato incrementi.

A conforto di tal censure, viene prodotta in giudizio perizia tecnica di parte.

2. Con ordinanza 6.9.1996, n. 666, veniva respinta la domanda cautelare del ricorrente, ritenendosi la non immediata lesività del provvedimento impugnato.

3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

4. Ciò premesso, osserva il Collegio che:

i) il verbale di constatazione di irregolarità edilizia in data 13.11.1995, richiamato nell’ordinanza controversa, individua espressamente, quali opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 1/1995, la "demolizione pressoché totale e ricostruzione di fabbricato", in parte "realizzata a confine senza la prescritta convenzione con il vicino";

ii) in detto verbale, non figura, invece, cenno alcuno alle effettuate misurazioni dell’altezza massima fuori terra, di cui si dà conto nel secondo e ultimo "accertato" delle premesse dell’ordinanza medesima;

iii) quest’ultimo punto in contestazione risulta, cosìm sfornito di un accertamento tecnico fidefaciente, per cui occorre riconoscere prevalenza, sul piano probatorio, le considerazioni svolte nella menzionata perizia tecnica di parte in data 29.7.1996, in cui si dà analiticamente conto delle misurazioni effettuate e della accertata conformità dell’altezza del manufatto rispetto al titolo concessorio rilasciato: con riferimento a detta contestazione contenuta nell’ordinanza sindacale si rivela, pertanto, fondata la censura di eccesso di potere per travisamento, dedotta in ricorso;

iv) in ordine all’ulteriore contestazione (avvenuta demolizione/ricostruzione) risulta, invece, fondata l’obiezione mossa in diritto da parte ricorrente, e cioè che nella nozione di "ristrutturazione edilizia" sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione: in tal senso si è, infatti, consolidata la giurisprudenza amministrativa (cfr. per tutte la recente sentenza della Sez. I di questo TAR 9 febbraio 2011, n. 239, che, nella parte conclusiva, ripercorre l’excursus normativo in materia e cita ulteriori precedenti).

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata.

Le spese possono, tuttavia, essere compensate nei confronti del Comune non costituito, atteso che all’epoca (invero risalente) di adozione dell’ordinanza stessa, il predetto orientamento giurisprudenziale non poteva ritenersi già uniforme e stabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza sindacale 17.5.1996, n. 33.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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