Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che pronunciando sulla domanda proposta da M. C. nei confronti di C.A., N.A. A., N.V., N.R., Nu.Ro. e N.M., il Pretore di Catania, sezione distaccata di Giarre, con sentenza in data 1 febbraio 1993, dichiarò che la casa sita in (OMISSIS), accatastata alla partita 364, foglio 25, particella 393, aveva diritto di passaggio;

con accesso dalla (OMISSIS) attraverso il terreno annesso alla casa sita in (OMISSIS), in catasto alla partita 341, foglio 25, particelle 155 e 369, acquistata da N.S. e C. A. con atto del 17 settembre 1979, ed ora di proprietà dei convenuti; condannò i convenuti a cessare dalle turbative e impedimenti frapposti, consegnando all’attore un esemplare della chiave del cancello e di qualsiasi altra ostruzione idonea ad impedire il passaggio; condannò i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore dell’attore;

che il Tribunale di Catania, con sentenza in data 7 aprile 2006, ha rigettato il gravame;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale C.A., N.A.A., N.R., N.M., N.S., Nu.An.Ma. e M. A., questi ultimi tre quali eredi di N.V., hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 luglio 2006, sulla base di tre motivi;

che Mu.Ca. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che i ricorrenti deducono di essere rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Scandurra "giusta procura a margine degli atti del giudizio", ma il ricorso non reca alcuno specifico riferimento alla procura in atti, soltanto genericamente indicata;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., Sez. 1, 12 dicembre 2005, n. 27385), non constando che il difensore sia munito di procura speciale, come prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ.;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 1.300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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