T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 10-08-2011, n. 123 7 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Il ricorso – originariamente promosso da G.G. (poi deceduto nelle more del giudizio) e proseguito dal figlio A.G. (atto del 19.12.2006) – è volto all’annullamento dell’ordinanza in epigrafe, con cui il Sindaco di Crema ha ingiunto la demolizione di un servizio igienico insistente sull’area cortilizia, nel presupposto che lo stesso fosse stato abusivamente realizzato mediante trasformazione del portico.

Queste le censure dedotte:

1) violazione dell’art. 7 legge n. 47/1985 ed eccesso di potere sotto diversi profili, nell’assunto che nel cortile del ricorrente esisterebbe – ab immemorabili – un piccolo fabbricato, originariamente adibito a pollaio e, in seguito, prevalentemente a servizio igienico, per cui il ricorrente, lungi dall’eseguire trasformazioni edilizie, si sarebbe limitato alla sostituzione del sanitario, cioè ad un intervento di manutenzione straordinaria;

2) violazione degli artt. 7 e 8 legge 241/90, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;

3) difetto di motivazione.

II. Resiste al ricorso il Comune di Crema.

III. Con Ordinanza 30 luglio 1996, n. 621, questa Sezione respingeva la domanda cautelare di parte ricorrente, ritenendo l’insussistenza del periculum in mora, stante la non immediata lesività dell’ingiunzione impugnata.

IV. In vista dell’odierna udienza di discussione, il ricorrente dimetteva memoria conclusiva, ove faceva riferimento alla sentenza del Pretore di Crema 11.10.1996 (contestualmente prodotta in causa), in cui si dava atto della sussistenza dal 1973 del pollaio e della successiva "impostazione in servizio igienico".

Indi, il ricorso passava in decisione.

V.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che risultano rilevanti, ai fini del decidere, i seguenti elementi:

a) la citata sentenza Pretore di Crema 11.11.1996, cui il ricorrente si richiama in sede di memoria conclusiva e che chiude (con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione) il procedimento penale aperto nei confronti di G.G., sulla base del medesimo verbale di accertamento 2 ottobre 1995, assunto a presupposto dell’ingiunzione 16 maggio 1996 qui impugnata: ebbene, in quella pronuncia penale si dice testualmente che "la difesa ha prodotto atti aventi data certa da cui risulta che l’1.12.1973 già esisteva il manufatto, allora adibito a pollaio" e che "la successiva impostazione in servizio igienico non è rilevante ai fini della contestazione di cui all’art. 20 lett. b";

b) la produzione nel presente giudizio, da parte del ricorrente, dell’atto notarile di divisione 1.12.1973 e della relazione tecnica di parte 15.7.1996, la quale dà conto – in particolare – delle risultanze catastali, atti da cui si evince l’esistenza del pollaio sin dal 1940.

Invero, quanto alle considerazioni in punto di fatto contenute nella sentenza penale menzionata sub a), va osservato che le stesse – se non assumono valore vincolante in questo Giudizio, stante la natura meramente in rito della pronuncia penale de qua – ben possono essere liberamente apprezzate dal Giudice amministrativo ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr. per quest’ultima affermazione: T.A.R. Abruzzo, Pescara, 17 ottobre 2005, n. 578).

Quanto alla produzione di parte ricorrente, di cui alla precedente lett. b), l’appena citata sentenza TAR Pescara n. 578/2005 ha evidenziato il peculiare valore probatorio rivestito dalle planimetrie catastali.

V.2. In definitiva e tenuto conto che il Comune di Crema non ha puntualmente contrastato i sopraindicati elementi sub a) e sub b), può ritenersi sufficientemente comprovato in causa che il ricorrente non abbia realizzato una trasformazione edilizia significativa (del portico) necessitante di previo titolo concessorio rilasciato dall’Autorità comunale, bensì un mutamento di destinazione d’uso (a servizio igienico) di manufatto esistente, senza opere e mediante la semplice installazione di un accessorio a ciò funzionale (wc),.

Con la conseguenza che, così come il Giudice penale non ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 20 lett. b) legge 47/1985, questo Giudice deve escludere l’applicabilità dell’art. 7 comma 2 della stessa legge.

V.3. E’, dunque, ravvisabile la violazione di quest’ultima norma, esattamente dedotta con il primo motivo di ricorso, la fondatezza del quale è sufficiente a determinare l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’assorbimento delle residue censure.

V.4. Conclusivamente, il ricorso va accolto per le ragioni sopra esposte e l’impugnato provvedimento sindacale 16.5.1996 va annullato.

Poiché, tuttavia, gli elementi probatori evidenziati al precedente capo V.1. risultano valorizzati in atti (sentenza penale e relazione tecnica di parte) recanti data posteriore all’adozione del provvedimento stesso, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnata ingiunzione sindacale 17.5.96, n. 24.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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