T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 11-08-2011, n. 7081 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione della Difesa, con i quali si è disposto il suo collocamento in congedo assoluto a far data dal 4 novembre 2010 a seguito del proscioglimento dalla ferma contratta per la perdita permanente dei requisiti fisiopsicoattitudinali richiesti per il reclutamento, sul presupposto del giudizio sanitario adottato dall’Istituto medico legale dell’Aeronautica Militare con il quale il ricorrente è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato a mente dell’art.3 del D.M. 27 dicembre 2005;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando in buona sostanza di non essere affetto da immunodeficienza e di non essere contagioso;

Considerato che, come risulta dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione della Difesa in ottemperanza della precedente ordinanza istruttoria n. 2377/2011 di questa Sezione, il provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata quadriennale si pone quale atto vincolato e conseguenziale del giudizio medico legale pronunciato dai competenti organi sanitari;

Considerato che, nella fattispecie, il ricorrente è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 27 dicembre 2005 (Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare), nel quale rientrano le condizioni di "positività per gli anticorpi HIV determinato con metodo ELISA, confermato con WESTERN BLOT o PCR";

Considerato che la rilevata presenza di questa condizione nel ricorrente appare sufficiente a supportare il giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio, a nulla rilevando la circostanza evidenziata dalla difesa del ricorrente circa una sua ottima riserva immunologica ed una buona risposta virologica, che non scalfisce lo stato di positività per infezione da HIV da parte del ricorrente medesimo;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto.

La vicenda oggetto di giudizio concreta i presupposti perché le spese siano compensate ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 92 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *