T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 11-08-2011, n. 7080 Aeronautica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 9 febbraio 1990, depositato nei termini, il Maggiore dell’Arma Aeronautica A.R. ha chiesto l’annullamento del foglio del Comando della 2ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare – Roma – Direzione di Amministrazione 4° Ufficio "tratti economici" in data 7 novembre 1989, notificato al ricorrente con nota in data 19 dicembre 1989, con il quale si respinge l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte a seguito di revoca del provvedimento di sospensione cautelare del servizio per il periodo 19 aprile 1985/23 gennaio 1987, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione di rivalutazione ed interessi sul trattamento economico ordinario per il suddetto periodo.

Il ricorrente fa presente di essere stato sospeso precauzionalmente dall’impiego dal 19 aprile 1985 e riammesso in servizio dal 23 marzo 1987, con diritto a percepire il trattamento economico ordinario dal 19 aprile 1985 al 23 gennaio 1987, periodo per il quale venne revocato il provvedimento di sospensione precauzionale. Avendo l’Amministrazione della Difesa corrisposto al ricorrente in data 8 luglio 1989, il trattamento economico ordinario ma non la rivalutazione e gli interessi, il ricorrente propose istanza in tal senso che è stata respinta con il provvedimento oggetto del presente gravame affidato alla seguente censura:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, quarto comma, della legge n. 113 del 1954, dei principi generali dell’ordinamento, dell’art. 429 c.p.c., eccesso di potere sotto vari profili.

Si sostiene che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono connaturati al credito e vanno liquidati anche in assenza di specifica istanza dell’interessato.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Va infatti ribadito, sulla scorta di un univoco indirizzo giurisprudenziale, che il credito del pubblico dipendente per interessi e rivalutazione monetaria è intrinsecamente collegato al credito retributivo cui accede e, assolvendo una finalità conservativa del valore della retribuzione, sorge automaticamente per effetto del ritardo dell’adempimento del credito principale.

Nel caso in esame, l’Amministrazione della Difesa, allorchè ha corrisposto al ricorrente il trattamento economico ordinario per il periodo di sospensione precauzionale dal servizio, avrebbe dovuto calcolare e corrispondere anche le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, attesa la natura accessoria di tali voci retributive rispetto al credito principale vantato dal ricorrente, a nulla rilevando la asserita mancanza di una pronuncia giurisdizionale di condanna dell’Amministrazione al pagamento della rivalutazione e degli interessi.

L’accoglimento del ricorso comporta di conseguenza l’annullamento degli impugnati provvedimenti con la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sul trattamento economico ordinario per il periodo 19 aprile 1985 – 23 gennaio 1987.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con le conseguenze indicate in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *