T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 11-08-2011, n. 7079 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnato provvedimento ha disposto l’esclusione della ricorrente con la seguente motivazione: "a seguito di ulteriore colloquio di approfondimento la candidata ha ottenuto una valutazione di scarso nelle seguenti caratteristiche attitudinali: adattamento a nuove esperienze, afferente all’area potenzialità adattative; coerenza delle aspettative, afferente all’area aspettative professionali";

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta da accogliere, così come di seguito specificato:

– le censure le quali lamentano, sotto diversi profili, difetto di motivazione, vanno respinte perché l’atto impugnato dà adeguatamente conto delle ragioni sulle quali esso si basa; e la circostanza che non siano indicati specificamente i motivi che hanno reso necessario un ulteriore colloquio non è tale da rendere illegittimo l’atto, poiché in proposito appare sufficiente la indicazione, presente nell’atto, della esigenza di meglio approfondire la valutazione;

– la censura la quale lamenta che la medesima Amministrazione, per il medesimo tipo di concorso, in due diverse circostanze, ha motivato entrambi i giudizi di inidoneità con identica dicitura risulta da respingere poiché la coincidenza fra le sintesi dei due diversi giudizi richiamati dalla ricorrente appare plausibile, trattandosi di giudizi sintetici resi in selezioni con elevato numero di candidati;

– la censura la quale rileva che la stessa ricorrente ha già prestato servizio nell’Esercito italiano per un periodo complessivo di due anni ottenendo ben tre elogi va respinta perché quei trascorsi di servizio non sono comparabili con la qui contestata valutazione attitudinale, non essendo con quest’ultima omogenei quanto a natura, contesto, cronologia, modalità, finalità;

– la censura la quale lamenta che dopo l’atto impugnato la ricorrente si è sottoposta a specifici testi relativi ad un accertamento psicodiagnostico presso l’Area dipartimentale attività psicologiche dell’Azienda sanitaria locale di Caserta, e ne è emersa una personalità sufficientemente equilibrata, dotata di un buon livello di sicurezza personale con soddisfacente capacità di inserimento nel gruppo, va respinta perché nella valutazione d’idoneità della ricorrente risulta l’applicazione di un protocollo scientifico che appare privo di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative; e il referto Asl invocato non risulta concretare una pertinente confutazione scientifica di quella applicazione;

– la censura la quale lamenta violazione e falsa applicazione del principio costituzionale di ragionevolezza, perché norme cosiddette minori, a valenza preminentemente amministrativa, limiterebbero i principi costituzionali, va respinta perché, come già rilevato, nella valutazione d’idoneità della ricorrente risulta l’applicazione di un protocollo scientifico che appare privo di gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative, e quindi non in contrasto col principio costituzionale di ragionevolezza;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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