Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Pisa, preso atto della rinuncia del difensore di B.G. all’opposizione al decreto penale di condanna emesso dal gip per il reato ex art. 495 c.p., dichiarava esecutivo il decreto stesso.

Proponeva appello il difensore deducendo l’inidoneità dell’atto di rinuncia del precedente difensore e l’invalidità della stessa, stante la mancanza di procura speciale.

La Coorte di merito di Firenze confermava.

Ricorre il difensore, reiterando, le censure formulate con l’appello.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La corte territoriale ha rettamente osservato che al difensore rinunciante risulta conferita, con la nomina ogni facoltà di impugnazione e rinuncia.

Sicchè va esclusa ogni invalidità della rinuncia.

Ma v’è di più: la nullità invocata nella specie non può essere dedotta da chi vi ha dato causa, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 1.

Nè rileva che la nullità suddetta non sia addebitabile al difensore oggi ricorrente, stante il disposto dell’art. 182, che fa riferimento alla "parte".

Nè va taciuto, da ultimo, che il ricorso ò generico, essendo ripetitivo di doglianza già esposta e disattesa congruamente dalla corte di merito (v. sez., 5^, 25.3.05, n Giagnorio).

L’inammissibilità del ricorso osta all’operatività della prescrizione, maturata il 28.11.10.

Il B. va condannato alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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