T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 11-08-2011, n. 7078 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la signora C.S. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – per una sua riscontrata alterazione della cute: e per un suo, parimenti riscontrato (seppur da lei contestato), "deficit" staturale – la si è esclusa dal concorso indetto per l’ammissione di 50 Allievi al primo Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei CC. relativamente all’anno accademico 2011/2012. (G.U., IV s.s., n.103 del 28.12.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 15.6.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che l’atto amministrativo fondato (come nel caso di specie) su di una pluralità di motivi è da considerarsi legittimo quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso;

che ciò, in base a quanto si verrà ad evidenziare, esime il Collegio dal disporre gli incombenti atti a verificare l’esatta statura della ricorrente (che assume di misurare non già 163,5 ma 165 cm.),

si osserva

che, se è vero che non tutti i tatuaggi costituiscono – in astratto – motivo di esclusione dalla procedura concorsuale;

che (infatti) un simile effetto è proprio soltanto di quelle alterazioni della cute che, secondo la valutazione dell’Amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente (alla stregua di un giudizio di valore) sugli aspetti di idoneità fisiopsicoattitudinale indicati nel bando (e, più in generale, nella vigente normativa di settore),

è altresì vero

che, nell’occasione, la p.a. ha (correttamente) fatto riferimento alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva Tecnica del 5.12.2005: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

che nel caso di specie – tenuto conto delle specifiche esigenze, aventi caratteristiche di fatto notorio, dell’Arma dei Carabinieri – l’avere l’Arma considerato il tatuaggio dell’attuale ricorrente (quale esso risulta dalle fotografie in atti) "rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica" risulta apprezzamento privo di gravi vizi logici o palesi carenze valutative

E dunque; atteso

che l’impugnato giudizio in materia dermatologica (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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