Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del tribunale di Latina, dichiarava ndp nei confronti di P.A. e M. L. in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 riducendo la pena per il residuo reato ipotizzato dagli artt. 110 e 468 c.p..

Ricorre il difensore deducendo violazione di legge.

L’Ufficio del Registro, le Poste Italiane e l’Agenzia delle Entrate sono diventati tutti uffici privati, non esplicanti funzioni pubbliche. Donde l’insussistenza del reato gravato.

La censura non è manifestamente infondata. Essa denota profili meritevoli di approfondimento esegetico, pure a fronte di decisioni di questa Corte di segno contrario (v, sez. 5^, 28.9.05, n. 44015, rv. 232807, in riferimento all’Ente Poste).

Può, pertanto, applicarsi la prescrizione, maturata in data 18.5.10.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con la enunciazione della detta causa estintiva.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poichè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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