T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-08-2011, n. 7084 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) I ricorrenti sono dipendenti o ex dipendenti ovvero ancora eredi di ex dipendenti dell’amministrazione regionale i quali, a suo tempo, adirono questo Tribunale ritenendo errati i criteri stabiliti dalla G.R. laziale, con del. n.938/1985, per il calcolo del riequilibrio fra l’anzianità giuridica ed economica di cui alla l.r. n.6 del 1985. Delle domande di giustizia ivi prospettate venne, per quanto di interesse dell’odierno contenzioso, accolta (con consequenziale annullamento dell’atto impugnato), per disparità di trattamento e difetto di motivazione, quella relativa all’omessa considerazione, per le sole carriere esecutive e di concetto, dell’articolazione di tali carriere (al pari di quella direttiva) in distinte qualifiche funzionali (una iniziale, una intermedia ed una apicale). Detta sentenza (nr.874/1982) è stata confermata dal Giudice di appello con decisione (n.5058 del 2001) che, dopo delineato il quadro normativo di riferimento, ha ulteriormente specificato che: "….in applicazione delle citate norme, i dipendenti interessati provenienti dalla carriera di concetto vanno collocati nel VI° livello (qualifica terminale di questa carriera) ex l.r. n.18 del 1980; analogamente i dipendenti apicali provenienti dalla carriera esecutiva devono essere collocati nel V° livello (qualifica terminale della stessa carriera). I primi poi si giovano delle disposizioni dell’art.42 della menzionata legge secondo cui il personale in servizio alla data del 30.9.1978 che, in applicazione della tab. "A", ha titolo all’inquadramento nel VI° livello funzionale, è inquadrato nel VII° livello qualora alla data del 1° ottobre 1978 risulti in possesso di un’anzianità di servizio di anni tre nella q.f. di funzionario direttivo o in carriera o categoria correlata".

Passava così in giudicato la sentenza di questa sez. n.874/92 che, oltre ad annullare il provvedimento impugnato (imponendone la riformulazione), accordava ai ricorrenti "gli arretrati" con corredo di accessori.

Tanto premesso l’ottemperanza a tale giudicato, costituisce oggetto di una tematica non ignota alla Sezione.

E difatti, fra le migliaia di ricorrenti che si sono originariamente gravati innanzi a questo Tribunale con i ricorsi 965/1990, 2598/1990 e 157/1991 (poi riuniti e definiti con la decisione n.874/1992), alcuni di essi hanno, più volte, agito per l’integrale e puntuale ottemperanza al giudicato di cui trattasi. L’ultima delle pronunce intervenute al riguardo è quella nr.38001/2010 con cui questa Sezione – profuso ogni impegno per cercare, alla luce della documentazione esibita dalle parti di quel giudizio, di ricostruire il quadro degli accadimenti (e, dunque, le determinazioni assunte dalla soccombente nell’intento di eseguire la res iudicata; le sentenze ed ordinanze emesse dalla Sezione stessa; le determinazioni commissariali adottate) – ha dettato le direttive e date le prescrizioni necessarie per assicurare compiuta ottemperanza al decisum, avendo cura, in tale occasione, di ricordare:

– che il giudicato amministrativo (che non sia meramente annullatorio di un provvedimento che lede l’interesse oppositivo del ricorrente), contiene un sé un concreto comando che si impone all’amministrazione quale regola da seguire nella successiva disciplina del rapporto (o, almeno di quella parte del rapporto che ha costituito oggetto dell’accertamento giudiziale);

– che non è consentito dilatare il contenuto dispositivo od ordinatorio della sentenza sino a ricomprendervi nuovi vincoli per la successiva azione amministrativa che non siano esplicitati nella statuizione del Giudice o quanto meno di questa non siano effetto diretto ed immediato (giur.za pacifica);

– che, in applicazione di tale radicato insegnamento, rimangono fuori dalla portata del precetto contenuto nella sentenza nr.874/1992, le domande (fatte valere, con ric. n.2455/2010, dai proponenti l’actio iudicati definita con la citata dec. n.38001/2010) con cui si chiede:

1) "l’integrale ricostruzione della carriera dei ricorrenti a far data dal 10.12.1974 fino alla cessazione del servizio dai medesimi";

2) "l’aggiornamento del trattamento pensionistico col pagamento dei relativi arretrati e la riliquidazione delle indennità di fine rapporto…." con corredo di accessori.

II)- Tanto rammentato, l’actio iudicati introdotta dai ricorrenti in epigrafe nominati (che, ovviamente, sono dipendenti regionali diversi da quelli che hanno promosso il giudizio di ottemperanza definito con la sentenza n.38001/2010), per alcuni versi presenta, sotto il profilo documentale, carenze ancor più consistenti di quelle inerenti il ric. n.2455/2010 di cui sopra si è detto.

Ciò ha indotto la Sezione, nella camera di consiglio del 9.6.2011 (inizialmente fissata per la trattazione della causa), ad invitare:

a) la parte ricorrente: a documentare la coincidenza dei 17 soggetti oggi ricorrenti con quelli che a suo tempo proposero, unitamente a centinaia di altri, uno dei ricorsi (riuniti e) definiti con la decisione nr. 874/1992;

b) la parte resistente: a rendere noto se la posizione degli odierni ricorrenti è stata già oggetto o meno di determinazioni assunte da essa amministrazione ovvero da uno dei commissari ad acta nominati dalla Sezione in occasione del giudizio promosso da altri ricorrenti per l’ottemperanza alla medesima decisione.

Nella camera di consiglio del 07 luglio 2011 il procuratore dei ricorrenti ha depositato un foglio in cui accanto al nominativo di ciascuno degli stessi ha manoscritto il punto (e cioè la pagina ed il rigo della sentenza nr. 874/1992 come successivamente corretta con sent. n.12217/2002) in cui è riportato lo stesso nominativo.

Nessuna relazione, nota difensiva o dato informativo è stato invece offerta dalla resistente amministrazione regionale la cui memoria, già depositata il 25.11.2011, nulla specifica al riguardo limitandosi al solo richiamo della decisione della Sezione nr. 38001/2010 sopra citata.

La causa, pertanto, è stata trattenuta e spedita in decisione.

III)- Stante quanto delineato e descritto nei precedenti paragrafi, constatata l’assenza di ogni eccezione e/o deduzione difensiva della Regione, il ricorso deve essere accolto ed ordinato alla Regione Lazio di ottemperare al decisum di questo Giudice, secondo le modalità riportate nella sentenza sopra richiamata del Cons.St. 5058/2001, nel termine di giorni 90 decorrente dalla data della notificazione della presente decisione.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, su istanza della parte ricorrente, la Sezione provvederà alla nomina di Commissario ad acta (che provvederà in via sostitutiva, con oneri a carico della Regione) e trasmetterà gli atti alla Procura erariale della Corte dei Conti per l’avvio dell’azione di responsabilità di sua competenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio – Direzione regionale Organizzazione e Personale – presso la sede reale ed ordina al dirigente preposto al vertice della predetta Direzione generale di provvedere agli adempimenti di cui alla parte motiva della presente decisione nel termine di giorni 90 decorrente dalla data di notificazione della presente sentenza.

Condanna la Regione Lazio al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in Euro2500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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