T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-08-2011, n. 7083 Spettacoli e trattenimenti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente è stata destinataria:

a) del provvedimento del Questore di Roma, del 20.4.2010, convalidato dalla competente A.g.o. il giorno successivo 21.4.2010, con cui gli è stato interdetto, ai sensi degli art.6 e 6 bis della l. n.401 del 1989 e successive mm. ed ii., per anni cinque, l’accesso all’interno degli impianti sportivi del territorio nazionale in cui si svolgono incontri di calcio ed agli spazi antistanti e limitrofi a detti impianti nonché ai luoghi nel detto provvedimento specificati;

b) della decisione nr. 12183/2010, pubblicata il 15.6.2010 (e divenuta irrevocabile il 17.10.2010), che – (pur menzionando quanto ammesso dallo stesso imputato (oggi ricorrente) in ordine al lancio di bottiglie di plastica avverso l’opposta tifoseria nonché (menzionando) l’avvenuto risarcimento (ad opera del ricorrente) del danno patito da Agente di p.s. intervenuto e ferito in occasione dell’evento calcistico a seguito del quale il ricorrente fu tratto in arresto) – lo ha mandato assolto per i reati addebitategli di cui all’art.6 bis citato e all’art. 337 del c.p., contestualmente dichiarando: 1) di n.d.p. in ordine al reato relativo alle contusioni subite dall’Agente di p.s. di cui sopra per difetto di querela; 2) cessata l’efficacia della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. convalidata il 21.4.2010;

c) del provvedimento datato 12.11.2010 con cui il Questore di Roma ha respinto l’istanza di revoca del proprio provvedimento sub a) traendone argomento e convincimento dal fatto che la condotta originatrice – pur se diversamente apprezzata dall’A.g.o. – in ogni caso costituisce indice di una sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica che giustifica il mantenimento del provvedimento inibitorio dell’accesso a luoghi ovi si disputano incontri di calcio nella sua ridotta (a seguito della pronuncia sub b) portata;

Considerato che, col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, l’interessato si è gravato avverso i provvedimenti sub a) e c) chiedendone l’annullamento ed, in subordine, la rideterminazione, in applicazione del principio della gradualità della sanzione, della durata temporale della sanzione in quella minima (anni uno);

Considerato che l’impugnativa del provvedimento sub a) è manifestamente tardiva e, pertanto, il relativo capo di domanda è irricevibile;

Considerato con riferimento all’impugnativa del provvedimento sub c) – articolata in due mezzi di gravame – che la Sezione, in sede cautelare, ha ritenuto apprezzabile la seconda delle citate doglianze (incentrata sulla violazione del principio di gradualità della sanzione) e, per l’effetto, con propria Ord. za nr. 719/2011, pubblicata il 25.2.2011, ha accolto l’istanza di sospensione interinale degli effetti derivanti dall’impugnato provvedimento ai limitati fini del riesame dello stesso in sintonia con le normae agendi ivi delineate;

Considerato che tale ordinanza:

– non risulta appellata da alcuna delle parti in causa (si tenga presente che parte ricorrente, col primo dei due citati mezzi di gravame, ha chiesto l’integrale annullamento della determinazione sub c);

– non risulta, allo stato degli atti – e come anche confermato all’odierna udienza pubblica dal procuratore del ricorrente – seguita da alcun provvedimento di riesame da parte del Questore di Roma;

Considerato che con la censura collocata nel primo mezzo di gravame, parte ricorrente deduce:

– che l’autorità amministrativa avrebbe sovrapposto, facendola prevalere, la propria valutazione dei fatti addebitati al P. su quella fornita dall’Ag.o. unico Organo a ciò deputato (e che lo ha mandato assolto dai reati contestatigli);

– che esso ricorrente non ha precedenti penali né è un delinquente abituale e che l’unica condotta da esso commessa (ed ammessa in sede processuale) si esaurisce nel lancio (all’opposta tifoseria) di bottiglie di plastica vuote senza tappo (perché, per legge, solo così possono essere vendute all’intero degli stadi), avendo l’A.g.o. reputato inverosimile che lo stesso, all’atto in cui è stato fermato da un operatore della P.S. (peraltro in borghese), "brandiva la cintura dei pantaloni";

Considerato che il sopra sintetizzato mezzo di gravame è privo di pregio. La ratio della disposizione applicata al ricorrente, si rinviene nell’attribuzione di un potere interdittivo in capo al Questore esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, sicché la misura di divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Detto potere si connota di un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo anche solo potenziale di lesione. Ne consegue che:

– l’esercizio di tale potere resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche;

– che il parametro valutativo affidato all’amministrazione non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte (cfr., in tal senso, Cons. St. n.9074 del 2010);

Considerato che, in sede processuale penale, come risulta dalla lettura della decisione di assoluzione del ricorrente (allegata la gravame), si è dato atto:

– che dal verbale di arresto risulta che l’agente della P.S. ferito dall’imputato (e cui sono state refertate lesioni guaribili in tre giorni) era in abiti borghesi;

– che l’imputato fu bloccato con la cinta dei pantaloni ancora in mano;

– che l’imputato ha "ammesso di aver lanciato bottiglie di plastica" ed ha negato "di aver opposto resistenza e di aver utilizzato la cinta dei pantaloni" (nei confronti dell’Agente che tentava di bloccarlo);

– che il P. ha risarcito il danno al citato Agente;

Considerato che, in nessuna parte della predetta decisione dell’Ago, risulta accertato che le bottiglie di plastica che il ricorrente ha ammesso di aver lanciato all’indirizzo dell’opposta tifoseria fossero vuote. Certamente le bottiglie erano senza tappo; ma si noti che, stante la distanza che ordinariamente separa le opposte tifoserie, il lancio di una bottiglia di plastica, ove realmente vuota, non sarebbe in grado, pesando la stessa pochi grammi, neanche di giungere alla destinazione voluta. In ogni caso, poi, dette bottiglie, quand’anche scagliate semivuote (come solo presunto, e non acclarato, nella citata decisione), concretizzano un gesto che, senza interferire con la valutazione resa in sede penale, appare, del tutto logicamente, indice di una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica e che spetta all’Autorità amministrativa apprezzare autonomamente ai fini dell’applicazione, o meno, della misura ed, in capo positivo, ai fini della durata della stessa;

Considerato, inoltre, che l’A.g.o., nella citata decisione penale, pur ritenendo "del tutto inverosimile" che il ricorrente sia stato bloccato "con la cinta dei pantaloni ancora in mano" (che è stata, peraltro, sequestrata), singolarmente, non ha assunto alcuna iniziativa nei confronti dell’agente od ufficiale di p.g. autore della Relazione di servizio in cui tale fatto (considerato "inverosimile" e, dunque, falso) risulta dichiarato come accaduto alla sua presenza (si ricordi che in tema di falso documentale, la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale, è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell’autore o che siano dallo stesso riferiti. Ne consegue che integra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest’ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storica della vicenda narrata; così Cass.Pen. n.8252/2010); al che accede che detta Relazione tuttora conserva integra la sua natura di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso;

Considerato che, per converso, fondata si prospetta la censura rappresentata nel secondo mezzo di gravame; e ciò in quanto costituisce principio generale dell’ordinamento, di derivazione comunitaria, quello secondo il quale deve sussistere una proporzionalità tra l’azione amministrativa e l’interesse pubblico concretamente perseguito. Tale principio implica che l’Amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve nell’affermazione per cui l’Autorità non può imporre, con atti normativi od amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l’Autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr. in tal senso Cons. St., nr. 7031 del 2010, n. 2087 del 2006; nonché in materia disciplinare: Cons.St., nr. 25 del 2011; Sez. IV, 6536/2009, VI 10 maggio 2007, n. 2189; 18 febbraio 2010 n. 939; in materia di sanzioni dell’Autorità antitrust, Cons. St. n.9575 del 2010);

Considerato che il giudizio prognostico formulato nel provvedimento impugnato, una volta intervenuta la sentenza di assoluzione del ricorrente, è sostanzialmente tratto sul solo fatto del "lancio di bottiglie" (e non più sulla molteplicità degli elementi valutativi originariamente considerati); e, dunque, obiettivamente si espone, così come formulato, alla censura in trattazione che si rivela persuasiva e da accogliere;

Considerato che per l’effetto del parziale accoglimento del gravame in epigrafe (cui consegue l’annullamento del provvedimento impugnato) sorge in capo all’Autorità amministrativa l’obbligo di rideterminarsi (portando a compimento il procedimento avviato con l’istanza di revoca della parte ricorrente), applicando il principio di proporzionalità sopra delineato, ferma restando l’esigenza – ove la p.a. ritenga doveroso il mantenimento della misura interdittiva di cui trattasi per una durata superiore a quella (annuale) minima – di una ampia, articolata e diffusa motivazione che tenga conto, ovviamente, degli specifici contenuti della sentenza di assoluzione di cui sopra;

Considerato che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi sul ricorso in epigrafe così dispone:

a) dichiara irricevibile e quindi respinge il capo di domanda concernente l’impugnativa del provvedimento 20.4.2010;

b) accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione (e cioè nella parte in cui si deduce la violazione del principio di proporzione), il secondo capo di domanda e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 12.11.2010;

c) spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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