Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Mondovì condannava G.A. per ingiuria continuata. La Core di Appello di Torino confermava. Ricorre il difensore, deducendo vizio di motivazione circa il diniego dell’esimente ex art. 599 c.p., comma 2: l’imputata è stata vittima di una serie assai numerosa di furti perpetrati nella dimora storica denominata "della Contessa di S. Martino". L’imputata, autrice di leggere anonime, era persuasa che B. e M. fossero responsabili delle sottrazioni di beni consumate ai suoi danni.

La censura è manifestamente infondata, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che rimarca la infondatezza dei sospetti dell’imputata, che ha fatto uso di un mezzo subdolo ed insidioso come le lettere anonime, per esternare un convincimento non supportato da elementi concreti.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al versamento della somma di Euro 500 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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