Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30176 Cognizione del giudice d’appello circostanze del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Mondovì – che aveva condannato C.F. per il reati ex artt. 594, 582 e 612 c.p., in continuazione – dichiarazione ndp per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Ricorre il difensore, lamentando la violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b) violazione di legge e vizio di motivazione circa l’apprezzamento della prova e il diniego dell’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 1.

E’ pervenuta memoria per la parte civile P.A..

Il ricorso è inammissibile.

E’ largamente consolidato il principio, già consolidatosi nel vigore del precedente codice di rito, secondo cui l’obbligo dell’immediata declaratoria delle cause estintive del reato è inconciliabile col potere di annullamento con rinvio per vizi della motivazione.

Tale annullamento, infatti, determinerebbe, in contrasto col principio citato, la prosecuzione del giudizio, mentre l’unico potere riconoscibile in tal caso alla Corte è quello di esaminare se ricorrano i presupposti per l’applicazione delle cause di assoluzione piena, ai fini dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Orbene, tale evenienza esula dal caso di specie, dal momento che dagli atti risultano elementi di prova di indubbio spessore che gravano la posizione del prevenuto.

Si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di Euro 500 alla Cassa delle Ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate per diritti in complessivi Euro 600 oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *