Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30175 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, confermativa di quella del tribunale di Monza, con la quale è stato condannato per il delitto di bancarotta semplice documentale, così derubricata la corrispondente imputazione di bancarotta fraudolenta.

Egli lamenta che erroneamente la corte di merito definisca apodittiche le censure formulate col gravame di merito, così sottraendosi al dovere motivazionale.

Il ricorso è inammissibile. Le censure esposte appaiono prive di specificità e stereotipate, a fronte della perspicua motivazione della corte di merito.

Le doglianze sono avulse da concreti riferimenti alla concreta fattispecie, di cui la corte milanese ha confermato argomentatamene la qualificazione giuridica di bancarotta semplice documentale, operata dal tribunale.

La manifesta infondatezza del ricorso è ostativa alla operatività della prescrizione, maturata in data 31.7.10 (S.U. 22.11.00, n. 32 De Luca).

Il G. va condannato alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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