Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30173 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’Appello di Genova in riforma della pronuncia del Tribunale, dichiarava ndp nei confronti di M.L. in ordine a taluni capi di imputazione e rideterminava la pena. Ricorre il difensore, lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius. Ciò perchè, rimasto il solo capo D parziale (truffa), l’aumento ex art. 81 c.p.v. c.p. è stato determinato in un anno, mentre non avrebbe potuto superare i tre mesi, secondo il criterio adottato dal primo giudice.

Il ricorso non è palesemente infondato, dal momento che la censura formulata presenta profili problematici meritevoli di approfondimento interpretativo.

Ne deriva che, essendo maturata la prescrizione in data 7.4.10, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio poichè il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso va rigettato agli effetti civili, evidenti essendo gli elementi di colpevolezza adeguatamente lumeggiati dai giudici di merito e non contestati dal prevenuto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata poichè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *