Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di S. Maria C. V. condannava Z.G. per il reato di lesioni volontarie in danno di M.G., dirigente scolastico. La Corte d’Appello di Napoli confermava.

Ricorre il difensore, reiterando l’accezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della p.o., indagata in procedimento connesso ed esaminata come semplice testimone. Nè rileva che sia intervenuta, in data successiva all’esame testimoniale, l’archiviazione del procedimento aperto a suo carico.

Si deduce poi vizio di motivazione, stante l’insufficienza delle dichiarazioni del M. e l’incongruenza della dinamica dell’accaduto, come ricostruita dai giudici di merito.

Il ricorso è inammissibile.

Dimentica il ricorrente che nella specie, pur espunte le dichiarazioni della p.l. dal compendio di prova per inutilizzabilità, il verdetto di colpevolezza trova ugualmente ineccepibile fondamento nelle ulteriori risultanze di prova. Al riguardo vanno necessariamente considerate le dichiarazioni del teste Z., che entrò nella stanza, richiamato dalle grida di aiuto del M. e scorse lo stesso sanguinante al volto, notando pure "che la poltrona era reclinata".

E la c.d. prova di resistenza si corrobora grazie alla documentazione sanitaria ed alle perplessità suscitate nel primo giudice dalla dinamica dell’occorso riferita dallo Z..

Di qui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, ostativa all’operatività della prescrizione, tanto se intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado (S.U. 22.11.00, n. 32, De Luca), tanto se maturata in data anteriore, ma non dedotta nè rilevata (S.U. 22.3.5, Bracale).

Il ricorrente va condannato alle spese ed alla sanzione pecuniaria di Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione di Euro 500 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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