T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 12-08-2011, n. 449 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso notificato in data 19 febbraio 2010, depositato in data 5 marzo 2010, T.F.C. ha chiesto l’annullamento del permesso i costruire 2 febbraio 2010, n. 2 rilasciato dal Comune di Tolve al controinteressato R.L..

La ricorrente espone, in punto di fatto:

di essere proprietaria di un immobile nello stesso stabile nel quale il controinteressato aveva ottenuto il rilascio del permesso di costruire relativamente alla porzione immobiliare di sua proprietà "per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia con variazione prospettica finalizzata all’adeguamento normativo igienico sanitario";

– di aver diffidato il Comune, tramite un proprio consulente tecnico, a non rilasciare alcun titolo abilitativo trattandosi di interventi coinvolgenti il muro perimetrale, che pregiudicherebbero la conformazione esterna ed estetica del fabbricato e che, prevedendo la creazione di una porta finestra esporrebbero l’intero immobile a rischio di effrazioni.

In punto di diritto, con un unico articolato motivo di ricorso la ricorrente afferma la illegittimità del permesso di costruire per i seguenti motivi di gravame:

I) l’amministrazione comunale in violazione degli articoli 1122 e 1102 del codice civile, nonché in violazione degli art. 20, comma 3, dpr 380/2001, che impone al responsabile del procedimento di valutare la conformità normativa del progetto, avrebbe omesso di verificare che l’intervento progettato non arrecasse un danno alla staticità e alle parti comuni dell’edificio, non ne alterasse la destinazione e non ne pregiudicasse l’uso comune, in quanto l’apertura di una porta finestra sul muro perimetrale- peraltro di dimensioni superiori a quelle previste per il rispetto degli standard igienico sanitari- sottrarrebbe il muro comune dell’edificio alla sua funzione di delimitazione e protezione dell’edificio, impedendo così agli altri comproprietari, come la signora T., di ricavarne tale specifica utilità;

II) violazione degli artt. 25, comma 1 e 27, comma 15, del regolamento edilizio comunale, in materia di ornato e decoro architettonico e dell’art. 13, comma 1, del d.p.r. n.380/2001 che impone al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale di rilasciare il permesso di costruire nel rispetto anche della normativa regolamentare, che, nella specie, sarebbe stata violata poiché il progetto assentito prevedeva la rimozione di tutte le ornie degli infissi.

2.- Il Comune di Tolve ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.

3.Si è costituito per resistere al ricorso in data 23 marzo 2010 il controinteressato R.L., il quale ha chiarito che i lavori autorizzati erano già stati ultimati e che la demolizione della parte del muro sottostante la finestra (circa 20 cm) non influisce sullo schema statico dell’edificio ed è diretta al miglior godimento della sua porzione abitativa, senza alcun pregiudizio per la sicurezza dell’edificio, avendo realizzato sulla finestra dei vetri antisfondamento.

Quanto alle ornie della finestra il controinteressato afferma di aver rimosso quelle preesistenti e di averne installate di nuove, senza alcun pregiudizio per il decoro architettonico.

4.- Con ordinanza collegiale n. 102/2010 la domanda cautelare è stata accolta.

5.- All’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6.- In rito, il Collegio deve preliminarmente rilevare la tardività del deposito dei documenti e delle memorie depositate dal controinteressato in prossimità dell’udienza pubblica.

Con l’entrata in vigore, a decorrere dal 16 settembre 2010, del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, l’art. 73, comma 1, del citato codice consente la produzione di documenti e di memorie rispettivamente fino a quaranta giorni prima e fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza pubblica, con la possibilità di presentare repliche fino a venti giorni liberi prima della stessa udienza pubblica.

Nella fattispecie, il controinteressato ha depositato documenti e memorie difensive rispettivamente in data 5 maggio 2011 e in data 14 maggio 2011 e quindi ben oltre il termine libero di quaranta e trenta giorni prima dell’udienza pubblica del 26 maggio 2011.

Ne deriva la preclusione per il Collegio all’esame di tali atti difensivi.

7.- Nel merito, il ricorso, così come prospettato, è infondato.

7.1. La ricorrente, con la prima censura, assume l’illegittimità del permesso di costruire, per aver omesso il Comune di verificare, in violazione degli articoli 1122 e 1102 del codice civile, nonché in violazione dell’art. 20, comma 3, dpr 380/2001, il pregiudizio arrecato dall’intervento progettato alla staticità, nonché al godimento del muro da parte della ricorrente comproprietaria dell’edificio, poiché l’intervento avrebbe pregiudicato la staticità dell’edificio e determinato l’alterazione della destinazione d’uso comune del muro perimetrale, sottraendo il muro comune stesso alla sua funzione di delimitazione e protezione dell’edificio.

Quanto al denunziato pregiudizio alla staticità dell’edificio, la censura è inammissibile per via della sua genericità, poiché la ricorrente non specifica adeguatamente in che modo ed in che misura l’ampliamento dell’apertura preesistente sul muro perimetrale influenzi la staticità dell’edificio e ciò anche alla luce della circostanza- controdedotta dal controinteressato e non contestata dalla ricorrente- in ordine alla demolizione solo di parte del muro sottostante la finestra (circa 20 cm) non incidente sullo schema statico dell’edificio.

Con riferimento al pregiudizio arrecato al godimento da parte della ricorrente del muro perimetrale dell’edificio, occorre premettere che in sede di rilascio di un titolo edilizio, l’amministrazione non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico- documentali circa gli effetti pregiudizievoli dell’intervento progettato sui diritti reali vantati da terzi sulle parti comuni dell’edificio o sull’incidenza dell’intervento su vincoli reali gravanti sull’edificio, essendo sufficiente a norma dell’art. 11 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 in base al quale "il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo" l’esibizione di un titolo che formalmente abiliti l’istante ad ottenere il provvedimento, il cui rilascio fa comunque sempre salvi i diritti dei terzi.

Ciò in quanto il permesso di costruire è un atto amministrativo che rende legittima l’attività edilizia nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico e regola il rapporto che, in relazione a quell’attività, si pone in essere tra l’autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, senza attribuire in favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune, con le consentite integrazioni della normativa speciale di cui all’art. 872 c.c. ed alle norme da esso richiamate (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5223).

Orbene, nella fattispecie, l’intervento di ristrutturazione assentito afferisce l’area di proprietà della ricorrente, né risulta che la finestra del muro perimetrale dell’edificio, trasformata in porta, fosse asservita ad uso della ricorrente.

Il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente non è privo di suggestione tant’è che in sede cautelare il Tribunale ha ritenuto di aderirvi sul motivo che "i lavori edilizi incidono (anche) su parti comuni del fabbricato e non concernono opere connesse all’uso normale della cosa comune, sicché l’amministrazione comunale era tenuta, ai fini del rilascio della relativa concessione, a richiedere il consenso di tutti i proprietari (Cons. di St., IV, 11 aprile 2007, n. 1654)".

Un migliore e più approfondito esame della vicenda porta però ad un diverso approdo interpretativo, alla stregua di quanto segue.

Non può infatti ragionevolmente sostenersi, anche alla luce della citata pronunzia del Consiglio di Stato n. 1654/2007, che la demolizione di una parte del muro perimetrale corrispondente alla porzione sottostante la preesistente finestra (trasformata in porta) non sia riconducibile a quell’utilizzo della cosa comune ed a quelle modifiche della cosa stessa a detto utilizzo funzionali, che l’art. 1102 del codice civile consente comunque al partecipante alla comunione, sì che il relativo titolo abilitativo edilizio non abbisognerebbe della prestazione di quel consenso, nel caso specifico mancato.

Invero, la modifica dell’apertura- già esistente- sul muro perimetrale non comporta ostacoli al godimento dello stesso da parte della ricorrente compartecipe alla comunione, né il Comune era tenuto ad effettuare complesse verifiche in ordine ai generici asseriti pregiudizi relativi al rischio di effrazioni derivanti dall’allargamento di tale apertura sul muro dell’immobile.

L’art. 1102 c.c. consente al condomino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva purché ne sia consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione, elementi che non potevano apparire pregiudicati nel caso specie dal semplice ampliamento e trasformazione in porta della finestra già aperta sulla porzione dell’immobile di proprietà del controinteressato, in presenza di una espressa e dichiarata necessità (come si evince dalla relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire) di adeguare l’immobile alla normativa igienico sanitaria in termini di maggior areazione e illuminazione e in assenza di alcun elemento atto a comprovare l’asservimento dell’area relativa a tale apertura all’uso da parte della ricorrente.

Ciò posto, alcun difetto di istruttoria è riconducibile all’amministrazione, la quale rilasciava il permesso di costruire in presenza del titolo di proprietà sulla porzione immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione, facendo espressamente salvi i diritti dei terzi.

La espressa clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi esimeva dunque il Comune dallo svolgimento di complessi accertamenti in ordine all’asserito pregiudizio subito dalla ricorrente per via della riduzione della sua utilità dall’uso comune del muro perimetrale e dell’esposizione dell’edificio a rischio effrazioni.

7.2.- Con la seconda censura la ricorrente assume la illegittimità dell’impugnato permesso di costruire, che sarebbe stato rilasciato in violazione degli articoli 25, comma 1 e 27, comma 15, del regolamento comunale a tutela del decoro estetico e architettonico degli edifici in quanto gli elaborati al progetto assentito non recavano le ornie degli infissi.

La doglianza, osserva il Collegio, è incontrovertibilmente confutata dal controinteressato con l’esibizione della documentazione fotografica allegata alla memoria di costituzione, la quale comprova che al termine dei lavori di ristrutturazione in questione siano state installate nuove ornie, che invero non appaiono difformi da quelle poste a decoro delle altre aperture del fabbricato.

Tale circostanza non risulta essere stata specificamente contestata dalla ricorrente e pertanto può essere ritenuta acquisita in virtù del principio di "non contestazione" di cui all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo e all’art. 115, comma 1, c.p.c..

Ne consegue l’infondatezza in punto di fatto della doglianza in esame.

8.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto, ritenendo, tuttavia, equo, in considerazione della particolarità della questione trattata e del diverso esito della fase cautelare e della fase di merito, sintomatico di in certo grado di complessità, compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata,definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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