Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30171 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Reggio Calabria condannava L.P.G. per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. alla pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il Tribunale confermava, sulla scorta del compendio testimoniale.

Ricorre il difensore, lamentando la mancata applicazione della prescrizione, invocata in appello, nonchè il vizio di motivazione circa la valutazione della prova, a causa della pregressa conflittualità fra le parti, e dei rapporti esistenti tra la p.o.

S. e gli altri testi (moglie e suocera), che ne hanno suffragato le dichiarazioni.

Il ricorso è fondato.

L’imputato è stato tratto a giudizio con decreto in data 12.11.2002 e la prima pronuncia è intervenuta in data 12.12.08, oltre il termine di cui all’art. 160 c.p..

Ne consegue che, essendo insorta la causa estintiva in data antecedente la prima sentenza, non può applicarsi il disposto dell’art. 578 c.p.p.. Dal che deriva che l’annullamento senza rinvio, pronunciato nella specie, si estende alle statuizioni civili, poichè investe anche la decisione del primo giudice.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonchè quella di primo grado, poichè i reati sono estinti per prescrizione ed elimina le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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