Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30169 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma condannava B.R. per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto della srl Energic, operante nel settore dell’abbigliamento. La Corte d’Appello confermava.

Ricorre il difensore, deducendo vizio di motivazione: in ordine all’elemento soggettivo, anche in considerazione del fatto che la società era inattiva da dieci anni e la maggior parte dei creditori era stata tacitata. Andava, piuttosto, ravvisato il reato previsto dalla L.Fall., art. 217, comma 1, n. 3.

La vendita sottocosto di beni di magazzino ormai obsoleti costituisce bancarotta semplice, prescritta:

è stato trascurato quanto dichiarato dal consulente del p.m., che cioè le scritture rinvenute sono idonee alla ricostruzione della contabilità;

alcuna giustificazione è stata fornita circa la pena inflitta.

Le censure esposte non sono manifestamente quella inerente la bancarotta documentale, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo dell’illecito.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, poichè il reato è estinto per prescrizione, essendo maturato il relativo termine in data 15.6.10, tenuto conto del periodo di sospensione dal 22.9.06 al 6.11.06.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poichè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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