Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Treviso confermava la condanna, pronunciata dal giudice di pace, nei confronti di T.M. per il reato di lesioni volontarie, sulla scorta delle deposizioni testimoniali.

Ricorre il difensore, lamentando il vizio di motivazione: lo stesso tribunale ha pronunciato condanna "non perchè vi fosse la certezza assoluta dell’accaduto", ma perchè gli elementi di prova provenivano dalle testimonianze e dalla documentazione acquisita. Donde il vizio di contraddittorietà;

incertezze e contraddizioni mostra pure la p.l. B.A. che ha escluso screzi e contrasti col nipote M.. Nè si comprende perchè sia stata disattesa la teste T., madre di costui.

Le doglianze sono prive di fondamento.

La prima appare davvero speciosa, nella misura in cui fa leva su un’esternazione pleonastica, se non anche impropria dell’estensore della sentenza, per inferirne una contraddittorietà intrinseca, per vero inesistente.

Il verdetto di colpevolezza, infatti, è supportato dal dovuto vaglio del compendio di prova che induce, in virtù delle deposizioni della p.l. e di altri soggetti, nonchè della documentazione acquisita, a ritenere fondata l’accusa mossa al T..

Inammissibile è la prospettazione di una versione alternativa del fatto storico sulla base di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, in assenza di travisamenti di sorta da parte dei giudici di merito.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla rifusione di quelle della parte civile, liquidate come in dispositivo.

Si dispone l’oscuramento dei dati identificativi, in ragione del rapporto di parentela fra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1150 per onorari, oltre accessori come per legge.

Oscuramento dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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