Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, pronunciata dal tribunale di Caltagirone, di C.G., P. e M. L. per concorso in violazione di domicilio aggravata, ai danni di G.G., sulla scorta del cospicuo compendio testimoniale.

Ricorre il difensore, che deduce:

violazione di legge, poichè la porta fu aperta spontaneamente e solo dopo il consentito ingresso sorse una animata discussione circa la separazione dei rispettivi congiunti, col conseguente allontanamento delle imputate, dietro invito di Co.M.Fr., figlia della p.o.;

vizio di motivazione circa il diniego, affatto tautologico, della non menzione della condanna.

Le censure non hanno pregio.

La prima attiene ai profili del fatto storico, così come acclarato dai giudici di merito, sicchè essa si traduce nella prospettazione alternativa dell’accaduto e nell’offerta di una diversa lettura dell’assetto di prova.

Alla stregua delle dichiarazioni della p.o. G.G., suffragata da quelle delle congiunte S., Co.Ti. e Co.M.Fr., risulta che "gli imputati .. dopo aver bussato al citofono della porta d’ingresso (che veniva aperta tramite pulsante) accedevano violentemente all’interno dell’abitazione della G., rivolgendosi in maniera arrogante ed aggressiva nei confronti della predetta".

L’ingresso realizzato con violenza e contro la volontà della G. costituisce, pertanto, dato non controvertibile in questa sede, in difetto di travisamento di sorta.

Legittimo appare, poi, il diniego del beneficio di cui all’art. 175 c.p., sulla base della valutazione degli indici normativi di cui all’art. 133 c.p..

I ricorsi vanno rigettati, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *