Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30166 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Cagliari, in riforma della pronuncia del giudice di pace, assolveva F.A.M. dal reato di diffamazione perchè il fatto non costituisce reato. L’imputata aveva inviato una missiva in busta chiusa al Presidente del tribunale per i minorenni di quella città, accusando la B. di essersi resa autrice di falso in atto notorio. Ella non si era rappresentata, pertanto, la diffusione della missiva stessa.

Ricorre la parte civile, allegando violazione di legge e vizio di motivazione: il plico non recava la dicitura "riservata" o "personale" e la mittente esprimeva l’intento che altri sapesse chi era B.R..

L’invio ad una pubblica autorità di un reclamo diffamatorio ne comporta inevitabilmente la diffusione, a causa degli adempimenti formali necessari per portarlo a conoscenza del destinatario.

Il ricorso è fondato.

Irrilevante è la circostanza che lo scritto sia stato inviato in busta chiusa (senza, peraltro, indicazione esclusiva del destinatario, contrassegnata dalle locuzioni "riservata", "personale" od oltre consimili).

Vero è che ogniqualvolta uno scritto offensivo della reputazione altrui sia inviato ad una pubblica autorità, quest’ultima è tenuta non solo a prenderne visione ma anche ad assumere ogni iniziativa, se doverosa, sia sotto il profilo penale, sia sotto quello disciplinare.

Non può che risultare speciosa, pertanto, la distinzione fra la missiva "riservata" e quella non qualificata tale. La fascicolazione dello scritto e le possibili conseguenti iniziative del funzionario preposto all’ufficio comportano fatalmente la diffusione della comunicazione lesiva.

Ed è ben arduo ipotizzare che l’autore dello scritto diffamatorio si rappresenti l’evenienza che lo stesso rimanga confinato nel ristretto ambito del destinatario, quasi a titolo confidenziale, come se esso mittente potesse governare lo spazio di diffusione dello scritto.

La sentenza impugnata va annulla ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà alla liquidazione delle spese in favore della p. civile per il presente grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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